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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine
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Ordinanza sull’energia
notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi), il principio di asciugatura e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 61121 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 19959;
e. tutti i rapporti d'omologazione.
6 Servizio di omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Indicazione del consumo di energia e caratterizzazione
7.1 Il consumo di energia e la caratterizzazione sono indicati conformemente:
a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 199210 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e
b. alla direttiva 95/13/CE della Commissione del 23 maggio 199511 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico.
7.2 Chiunque commercializza asciugabiancheria domestiche deve provvedere
affinché l’etichetta energetica figuri sui modelli d’esposizione di detti apparecchi, sull’imballaggio e sui documenti di vendita (prospetto, istruzioni per l’uso, ecc.).
9 GU L 136 del 21.06.1995, pag. 28
10 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16
11 GU L 136 del 21.06.1995, pag. 28 Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o presso il Centro svizzero d’informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo.