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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine

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Ordinanza sull’energia

5 Documenti tecnici

I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:

a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;

b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le dimensioni, il volume (o i volumi) e altre particolarità;

c. le istruzioni per l’uso;

d. i risultati delle misure del consumo di energia effettuate conformemente alla norma europea EN 60456 e alla relativa classificazione in base alla direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 19955;

e. tutti i rapporti d'omologazione.

6 Servizio di omologazione

L’Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:

a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;

b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;

c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;

d. gestisca il proprio sistema di documentazione;

e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.

7 Indicazioni e caratterizzazione

7.1 Il consumo di energia, l’effetto pulente, l’effetto di centrifugazione e la

caratterizzazione sono indicati conformemente:

a. alla direttiva 92/75/ CEE del Consiglio del 22 settembre 19926 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti; e

b. la direttiva 95/12/CE della Commissione del 23 maggio 19957 che stabilisce le modalità d’applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico, modificata dalla direttiva 96/89/CE della Commissione del 17 dicembre 19968.

5 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

6 GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16

7 GU L 136 del 21.6.1995, pag. 1

8 GU L 338 del 28.12.1996, pag. 85 Il testo della direttiva può essere ottenuto, alle condizioni fissate dall’O del 23 nov. 2005 sugli emolumenti per le pubblicazioni (RS 172.041.11), presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna o