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Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine
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Ordinanza sull’energia
Appendice 2.14 (art. 7 cpv. 1 e 2, 10 cpv. 1–4, 11 cpv. 1, 21a cpv. 1 lett. c)
Esigenze per la commercializzazione di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete
1 Campo di applicazione
1.1 La presente appendice si applica ai motori normalizzati trifase fabbricati in
serie con un numero di giri (ad es. come propulsori elettrici per pompe, ventilatori, compressori e nastri trasportatori), un motore a induzione con rotore a gabbia di scoiattolo (motore asincrono), una tensione nominale fino a 1000 V e una potenza nominale tra 0.75 kW e 375 kW con 2, 4 o 6 poli.
1.2 Sono esclusi:
a. motori per l’impiego in zone a pericolo di esplosione;
b. motori speciali per la conversione di frequenza secondo la norma IEC 60034-25 della Commissione Elettrotecnica Internazionale; e
c. motori completamente integrati nelle macchine (pompe, ventilatori, compressori).
2 Esigenze per la commercializzazione
I motori normalizzati di cui al numero 1.1 possono essere commercializzati se soddisfano almeno le esigenze della classe di efficienza energetica IE1 secondo la norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.
3 Procedura di omologazione energetica
Il grado rendimento e altre caratteristiche dei motori normalizzati designati nel numero 1.1 sono misurati secondo la norma IEC 60034-30 della Commissione Elettrotecnica Internazionale.
4 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni seguenti:
a. il nome e l’indirizzo del produttore o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera;
b. una descrizione del motore;
c. la dichiarazione secondo la quale il motore in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2;