Progetto
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 39 pagine
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Ordinanza sull’energia
d. il nome e l’indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
5 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti:
a. tutti i dati necessari per identificare l’apparecchio in modo univoco;
b. le informazioni ed eventualmente i disegni riguardanti le principali caratteristiche del modello, in particolare quelli riguardanti gli aspetti di notevole importanza per il suo consumo di energia quali le funzioni, i collegamenti, la risoluzione e altre particolarità;
c. le istruzioni per l’uso;
d. i risultati della procedura di omologazione energetica;
e. tutti i rapporti d'omologazione.
6 Servizio di omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio di omologazione (art. 21a cpv. 1 lett. c), qualora tale servizio:
a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati;
b. impieghi sufficiente personale istruito e sperimentato;
c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati;
d. gestisca il proprio sistema di documentazione;
e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
7 Disposizione transitoria
Gli apparecchi non conformi alla presente appendice devono essere ritirati dal mercato entro il 31 dicembre 2009.