Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 10Fedlex · Rapporto sui risultati

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

2.3 Art. 41b Servizi preposti all’allestimento della carta di soggiorno biometrica (nuovo)

1 I servizi preposti all’allestimento della carta di soggiorno e gli appaltatori generali interessati

devono dimostrare di:

a. possedere le conoscenze specifiche e di adempiere le condizioni richieste;

b. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle specifiche

tecniche della carta di soggiorno;

c. garantire il rispetto delle norme sulla protezione dei dati; e

d. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

2Gli aventi diritto economico, i titolari di partecipazioni, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione, nonché le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sulla ditta o sulla produzione della carta di soggiorno per stranieri, devono godere di una buona reputazione. Possono essere eseguiti dei controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 20017 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

3I documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi 1 e 2 possono

essere richiesti in ogni momento dall’Ufficio. Se il servizio preposto all’allestimento della carta di soggiorno fa parte di un consorzio di imprese questi requisiti si applicano anche agli altri partecipanti al consorzio.

4Le disposizioni dei capoversi 1 a 3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le prestazioni fornite rivestono importanza determinante per l’allestimento della carta di soggiorno biometrica.

5Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili ai servizi preposti all’allestimento della carta di soggiorno biometrica, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, AG, UR, SG, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, AFD, ASA, USAM

Partiti: PS, PCS, PLR.I Liberali

GE: i servizi devono essere sottoposti a controlli. La prescrizione potestativa del capoverso 2 dell'articolo 41b dev'essere modificata di conseguenza.

CFM: ai fini della protezione dei dati, le imprese devono rispondere fondamentalmente agli stessi requisiti previsti per la produzione del passaporto biometrico svizzero.

SO prevede un progetto in base al quale tutte le richieste relative a documenti biometrici (documenti d'identità svizzeri, permessi di soggiorno, documenti di viaggio per cittadini stranieri e visti) vengono elaborati in un solo centro.

Rifiuto Cantoni: GL Cerchie interessate: GDS, FSFP

Partiti: UDC

GL: il requisito della «buona reputazione» è poco concreto dal punto di vista giuridico e pertanto non è adeguato come criterio d'esclusione o d'ammissione.

FSFP: occorre evitato l'accesso, l'elaborazione e qualsiasi contatto con questi dati estremamente delicati. Propone l'introduzione di un capoverso il quale stabilisca chiaramente

7 FF 2007 4771