Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

3 Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati ad accedere ai dati biometrici del sistema d’informazione:

a. l'Ufficio federale della migrazione;

b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri;

c. il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia cantonali.

4 Se una persona non può presentare un documento d’identità, il Corpo delle guardie di confine e i servizi di polizia designati dai Cantoni possono consultare i dati ISA mediante il cognome e i dati biometrici, sempre che la persona vi abbia acconsentito. È vietata la consultazione per verificare l’identità unicamente in base al cognome o ai dati biometrici.

5 I servizi preposti all’allestimento della carta di soggiorno ottengono dalle autorità i dati necessari all’esecuzione del loro mandato.

6 I dati biometrici possono ...

Rifiuto

Cerchie interessate: USS, FIMM, FSFP, GDS

Partiti: PS, UDC

La FSFP respinge fermamente la possibilità per le imprese private di trattare i dati biometrici. Pertanto chiede la soppressione del capoverso 2. Inoltre propone di aggiungere al capoverso 4 che ai fini della produzione del documento possono essere trasmessi i dati che devono figurarvi, esclusi però quelli biometrici.