Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
dati occorre tener conto della problematica relativa alla protezione dei dati. Dal momento che il popolo ha approvato l'archiviazione centrale dei dati per l'allestimento di documenti biometrici per cittadini svizzeri è giustificato un procedimento analogo anche per i permessi di soggiorno.
Altre osservazioni:
L'ASCA vorrebbe conoscere il motivo per cui i dati biometrici degli stranieri hanno una validità di soli cinque anni, mentre i dati raccolti per il passaporto dei cittadini svizzeri hanno una validità di 10 anni.
AR: per motivi di costo i Cantoni dovrebbero avere la possibilità di decidere quale servizio incaricare della registrazione dei dati biometrici e dell'inserimento nei sistemi della Confederazione (p.es. l'ufficio cantonale dei passaporti). Nel Cantone AR è previsto che la registrazione dei dati biometrici per la produzione dei permessi di soggiorno per cittadini di Stati terzi sia svolta in modo centralizzato dall'ufficio cantonale dei passaporti. AR è dell'avviso che per il rinnovo dei documenti non sia necessario registrare nuovamente i dati biometrici e che pertanto in tale occasione gli stranieri non debbano ripresentarsi di persona al servizio cantonale di migrazione. È sufficiente che i richiedenti si presentino al controllo degli abitanti del Comune di competenza.
Rifiuto
Cerchie interessate: USS, FIMM, CFM, GDS
Partiti: PS, UDC
PS: nel caso in cui il richiedente si presenti personalmente alle autorità cantonali è sufficiente riprendere i dati registrati nella carta di soggiorno e trasferirli sulla nuova carta. È inutile conservare i dati per 5 anni.
USS e FIMM: la conservazione dei dati è sproporzionata e incompatibile con l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale sulla protezione dei dati.
La CFM domanda perché i dati biometrici del permesso di soggiorno debbano essere registrati a livello centrale, dal momento che ciò non è richiesto dalla trasposizione del regolamento nel diritto nazionale.
2.5 Art. 102b Controllo dell’identità del detentore mediante la carta di soggiorno biometrica (nuovo)
1
Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati elettronicamente sul microchip ai fini del controllo d’identità:
a. il Corpo delle guardie di confine;
b. le autorità cantonali di polizia;
c. le autorità cantonali e comunali di migrazione.
2Il Consiglio federale può autorizzare le compagnie di trasporto, i gestori aeroportuali e altri servizi incaricati di verificare l’identità delle persone a leggere le impronte digitali registrate nel microchip.
Approvazione
Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE
Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, ASCA, AFD, ASA, USAM
Partiti: PS, PCS, PLR. I Liberali