Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
3.3 Art. 7a Trattamento e accesso ai dati biometrici concernenti la carta di soggiorno (nuovo)
1Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati a introdurre direttamente i dati biometrici nel sistema d’informazione:
a. l’Ufficio federale della migrazione;
b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri.
2La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati contenuti nella carta di soggiorno al centro incaricato di allestirla possono essere parzialmente o interamente delegate a terzi.
3Per adempiere i compiti attribuiti loro per legge, le autorità e gli organi seguenti sono abilitati ad accedere ai dati biometrici del sistema d’informazione:
a. l’Ufficio federale della migrazione;
b. le autorità che emanano le carte di soggiorno per stranieri.
4I servizi preposti all’allestimento della carta di soggiorno ottengono dalle autorità i dati necessari all’esecuzione del loro mandato.
5I dati biometrici possono essere comunicati ai fini dell’identificazione delle vittime di incidenti, di catastrofi naturali e di atti di violenza nonché di persone scomparse. La comunicazione di informazioni ad altre autorità si basa sui principi dell’assistenza amministrativa.
Approvazione
Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE
Cerchie interessate: CP, UCS, USI, FER, CFM, ASCA, ACS, AFD, ASA, USAM
Partiti : PCS, PLR.I Liberali
In merito al capoverso 4 dell'articolo 7a LSISA, FR ritiene che i servizi cantonali di migrazione debbano essere autorizzati a comunicare i dati alle autorità giudiziarie e di polizia dietro richiesta esplicita e individuale e in caso di infrazioni gravi.
L'UCS sottolinea la necessità di questa disposizione.
L'USI auspica che sia stabilito chiaramente quali autorità di polizia hanno accesso ai dati e a quale scopo.
Il PCS chiede che l'accesso venga limitato al minimo indispensabile e che ogni violazione venga punita.
L'ACS approva che sia possibile comunicare i dati biometrici qualora si verifichino gli eventi menzionati.
Altre osservazioni:
GR propone di estendere la possibilità di inoltrare i dati biometrici, dal momento che gli organi di polizia hanno bisogno delle foto per le segnalazioni nonché per le persone che si sono rese irreperibili.
L'AFD propone di completare il testo del capoverso 3 per analogia con il testo dell'articolo 30 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza sui documenti d'identità (RS 143.11). Ai fini dell'accertamento dell'identità, la polizia e il Corpo delle guardie di confine devono avere accesso ai dati. Pertanto viene proposta la seguente formulazione:
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