Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

automaticamente nei dossier elettronici dei richiedenti l'asilo, ovvero nel SIMIC, occorre precisare che in avvenire il SIMIC conterrà anche dati biometrici relativi al settore dell'asilo.

La LSISA5 e la sua ordinanza d'esecuzione (ordinanza SIMIC)6 sono inoltre state elaborate nel 2006 nel quadro della fusione dell'Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione (IMES) e dell'Ufficio federale dei rifugiati (UFR). Dal punto di vista giuridico, la LSISA e l'ordinanza SIMIC hanno disciplinato tale fusione sintetizzando in una legge e un'ordinanza l'insieme dei pertinenti testi giuridici. La presente revisione offre l'occasione di ottimizzare la definizione degli accessi alla banca dati SIMIC da parte delle autorità autorizzate. Infine, lo scopo del trattamento dei dati nei dossier elettronici federali del settore degli stranieri e dell'asilo (e-dossier) è ridefinito nella legge.

2. Sintesi dei risultati della consultazione

2.1 Situazione iniziale

Il regolamento (CE) n. 380/2008 e le conseguenti modifiche di legge vanno sottoposti al Parlamento. La procedura di consultazione si è svolta dal 24 giugno al 7 ottobre 2009. I partiti, i Cantoni, le associazioni mantello dell'economia, dei comuni, delle città e delle regioni di montagna operanti a livello nazionale e le altre cerchie interessate sono stati invitati a pronunciarsi in merito al progetto. ASO, ASUS, TAF, AUSL e SIC Svizzera hanno rinunciato a prendere posizione.

2.2 Valutazione generale del progetto di recepimento e delle modifiche di legge

Una grande maggioranza degli organi consultati ha accolto con favore il recepimento di questo nuovo sviluppo dell'acquis di Schengen.

TG accetta sostanzialmente il progetto di recepimento e le modifiche della legge. Tuttavia, insieme all'ASA chiede che la data d'entrata sia reintrodotta nei libretti per stranieri.

GR e ZG non ritengono che il progetto dia adito a osservazioni di rilievo. Tuttavia i Cantoni non sono in grado di valutare appieno le conseguenze delle modifiche della legge, dal momento che i dettagli che influiscono sui Cantoni saranno disciplinati a livello di ordinanza. Poiché i Cantoni potranno prendere posizione sulle questioni che li concernono solo quando sarà disponibile una progetto di ordinanza, dovrà essere svolta un'altra procedura di consultazione al momento dell'emanazione delle ordinanze.

JU, FR, TI, VS sono favorevoli all'attuazione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen in Svizzera. Precisano che è indispensabile fissare un emolumento per il rilevamento dei dati biometrici e la produzione dei titoli di soggiorno per coprire le spese effettive legate a questi compiti. FR chiede che la Confederazione crei una base legale che permetta ai Cantoni di riscuotere gli emolumenti prima di aver svolto la prestazione.

SO, BL, AG e ZG approvano la riscossione di un emolumento per la registrazione dei dati biometrici e per la produzione dei documenti. Tali emolumenti devono coprire le spese, permettendo così ai Cantoni di sostenere i costi aggiuntivi imposti dalla Confederazione. L'aliquota degli emolumenti dev'essere calcolata tenendo conto dei costi del personale. ZG precisa che gli emolumenti devono coprire anche i costi derivanti dall'acquisto e la manutenzione delle "Enrolment Stations" e dell'unità per il controllo del software. Inoltre NE osserva che la collaborazione dei Cantoni con l'Ufficio federale della migrazione (UFM) e l'organizzazione dell'allestimento di questi nuovi documenti biometrici non devono avere conseguenze finanziarie negative per i Cantoni. Le procedure predisposte non devono

5 RS 142.51

6 RS 142.513