Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
che i dati biometrici non vengano in nessun modo in contatto con le persone incaricate della produzione materiale dei documenti.
2.4 Art. 102a Dati biometrici per carte di soggiorno (nuovo)
1L’autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno per stranieri.
2I dati biometrici necessari all'allestimento di una carta di soggiorno sono in linea di massima riregistrati ogni cinque anni. Il Consiglio federale disciplina le deroghe a tale principio.
3I servizi cantonali di migrazione possono riutilizzare i dati registrati e conservati, al fine di rinnovare una carta di soggiorno.
Approvazione
Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE
Cerchie interessate: CP, UCS, USI, FER, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM
Partiti: PCS, PLR. I Liberali
FR e UCS approvano la proposta di registrare i dati in SIMIC. Tuttavia ritengono che non sia necessario presentarsi di persona all'autorità competente al momento del rinnovo del titolo di soggiorno. Considerano superfluo il controllo dell'identità una volta l'anno. Per l'esame delle condizioni per il rinnovo del permesso non è necessaria la presenza dell'interessato.
FR: la conservazione dei dati biometrici oltre il tempo necessario per la produzione del titolo di soggiorno deve avvenire nel rispetto delle esigenze in materia di protezione dei dati.
CP: la conservazione dei dati biometrici non è problematica ed è stata approvata dal popolo in relazione al passaporto biometrico svizzero. Tuttavia questi dati devono essere separati da altre collezioni di dati.
USI: la legge deve menzionare la durata della conservazione dei dati. USI e FER: occorre spiegare perché la registrazione delle impronte digitali deve essere effettuata ogni 5 anni.
GE: la conservazione dei dati è assolutamente necessaria per risparmiare tempo e guadagnare in efficienza. GE auspica che in futuro sia possibile visualizzare la fotografia in SIMIC, dato che al momento del rinnovo il titolare non è tenuto a presentarsi con il suo titolo di soggiorno scaduto.
Attualmente per motivi tecnici le autorità cantonali non possono visualizzare l'immagine del volto. BS parte dal presupposto che ciò sia possibile in seguito all'introduzione della biometria. In caso contrario insorgeranno problemi per l'identificazione delle persone.
TI: il Cantone deve poter designare liberamente l'autorità autorizzata a registrare i dati biometrici, in particolare al fine di sfruttare sinergie con la raccolta dei dati biometrici nell'ambito del passaporto svizzero.
VS ritiene che le autorità comunali debbano poter trattare le domande di rinnovo ed essere menzionate nella legge.
SO: è opportuno che i dati possano essere riutilizzati entro un determinato lasso di tempo. È favorevole alla possibilità di aggiornare le immagini del volto e le impronte digitali, registrandole nuovamente anche solo dopo poco tempo, in caso di cambiamenti rilevanti.
ZH esprime soddisfazione per la possibilità di riutilizzare i dati registrati e conservati per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Tuttavia, nel quadro della registrazione centralizzata dei