Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
II. Parte speciale
1. Osservazioni preliminari
La parte speciale presenta i pareri dei partecipanti in merito alle singole proposte legislative. Le prese di posizione che rifiutano uno o più articoli o singoli capoversi figurano alla rubrica Rifiuto. In caso di approvazione di una disposizione, la relativa presa di posizione figura sotto Approvazione. Pure sotto Approvazione figurano le prese di posizione che approvano una di-sposizione adducendo tuttavia proposte complementari. Se una presa di posizione rifiuta singole disposizioni e si astiene dal commentarne altre, si parte dal presupposto che le disposizioni non commentate siano approvate.
2. Modifica della LStr in base al decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l’introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri
2.1 Art. 41 cpv. 4, 5 (nuovo) e 6 (nuovo)
4La carta di soggiorno può essere munita di un microchip. Esso contiene l'immagine del volto, le impronte digitali del titolare e i dati contenuti nelle righe leggibili elettronicamente.
5Il Consiglio federale definisce le persone la cui carta di soggiorno deve contenere un microchip e quali dati devono esservi registrati.
6L’Ufficio federale determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può incaricare terzi, in parte o totalmente, dell'allestimento delle carte di soggiorno.
Approvazione
Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE
Cerchie interessate: USS, CP, UCS, USI, FER, FIMM, CFM, ASCA, ACS, AFD, ASA, USAM
Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali
GE propone di menzionare nel capoverso 4 dell'articolo 41 la firma in quanto dato biometrico del titolare della carta di soggiorno.
FIMM: non si capisce perché solo una parte delle persone che vivono in Svizzera avrà un titolo di soggiorno biometrico. Ciò è problematico per quanto riguarda il principio della parità di trattamento.
Ad capoverso 5: per SO non è chiaro se anche le persone ammesse a titolo provvisorio e i cittadini UE otterranno il documento biometrico. ZH ritiene che dal capoverso 5 non risulti chiaramente quali persone otterranno un permesso di soggiorno con dati biometrici.
L'ASCA propone la parità di trattamento dei cittadini di Stati terzi sposati con un cittadino svizzero o una cittadina svizzera. Per queste persone deve valere quanto vale per i cittadini di Stati terzi sposati con un cittadino o una cittadina UE/AELS. Inoltre anche alle persone ammesse a titolo provvisorio (F) va rilasciato un permesso di soggiorno biometrico.
Rifiuto Cerchie interessate: GDS, FSFP
Partiti: UDC