Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine

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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

4.1.3 Art. 9 cpv. 1 lett. a, cpv. 2 lett. a e cpv. 3 (nuovo)

1L’UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone;

2L’UFM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell’asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d’informazione:

a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri e autorità cantonali e comunali di polizia, autorità cantonali dell'aiuto sociale e autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, per l’adempimento dei loro compiti in materia di asilo, nonché autorità cantonali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone.

3Gli accessi in rete a dati non particolarmente degni di protezione ai sensi della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD) sono retti dall'ordinanza SIMIC.

Approvazione

Cantoni: JU, FR, GE, TI, VS, SH, GR, TG, SO, NW, GL, AG, UR, SG, GR, LU, SZ, OW, ZH, BL, ZG, AR, VD, AI, BS, NE

Cerchie interessate: USS, CP, UCS, FER, FIMM, ASCA, ACS, FSFP, AFD, ASA, USAM Partiti : PS, PCS, PLR.I Liberali

L'UCS esprime soddisfazione per il fatto che le autorità comunali di polizia possano accedere direttamente ai dati del settore degli stranieri. Tuttavia non è chiaro come mai tale accesso non sia concesso alle autorità comunali dell'aiuto sociale, del mercato del lavoro o della naturalizzazione.

La FER ritiene che alcune autorità comunali delle località turistiche dovrebbero poter accedere ai dati ai fini della lotta contro l'immigrazione clandestina.

Rifiuto Cerchie interessate: CFM Partiti: UDC

Secondo la CFM le autorità dell'aiuto sociale e quelle preposte alla naturalizzazione non devono avere un accesso generale ai dati del SIMIC. L'accesso diretto dev'essere concesso solo in casi eccezionali motivati.

Proposta

L'ACS esprime soddisfazione per la possibilità di consultazione dei dati del settore degli stranieri da parte delle autorità comunali di polizia e chiede che queste autorità siano menzionate anche nell'articolo 9 capoversi 1 e 2. Fa notare inoltre che generalmente il ruolo delle autorità comunali preposte alla migrazione viene sottovalutato.

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a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali, regionali e comunali di polizia e autorità cantonali e comunali preposte all'aiuto sociale, al mercato del lavoro e alle questioni in materia di cittadinanza, per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri, nonché autorità cantonali, regionali e comunali di polizia, per l’identificazione di persone.

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