Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
I. Parte generale
1. Oggetto della consultazione
1.1 Recepimento del regolamento (CE) n. 380/2008
La modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002 mediante il regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio del 18 aprile 20081 prevede l'introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri. La biometria consiste nel memorizzare su un supporto (carta con microchip, codice a barre o semplice documento), una o più caratteristiche fisiche di un individuo (impronte digitali, immagine del volto) per consentire di verificare che il detentore di un documento ne sia effettivamente il titolare. Il nuovo regolamento prevede inoltre che i permessi di soggiorno uniformi possono essere rilasciati unicamente sotto forma di documenti separati, secondo due formati «carta di credito» illustrati nel suo allegato I.
Conformemente al regolamento (CE) n. 380/2008, il modello uniforme di permesso di soggiorno biometrico deve contenere, memorizzate in un microchip, un'immagine del volto nonché due immagini di impronte digitali del titolare. Gli elementi biometrici integrati nel titolo di soggiorno sono utilizzati unicamente per verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare grazie a elementi di confronto, soltanto qualora la legislazione nazionale esiga la produzione del permesso di soggiorno.
Il regolamento CE n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi è direttamente applicabile. Le disposizioni ivi contenute non devono necessariamente essere trasposte nel diritto interno. Tuttavia, con l'introduzione della biometria, occorre procedere a talune modifiche della legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri (LStr) e della legge federale del 20 giugno 20033 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Occorre in particolare indicare la possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno biometrico per stranieri. Inoltre, onde agevolare il lavoro delle autorità e diminuire il numero di rilevamenti biometrici, è auspicabile conservare i dati biometrici destinati al rilascio di un permesso di soggiorno così da poterli riutilizzare. Attualmente nella LStr manca una disposizione che consenta la conservazione dei dati nel quadro del rilascio di un permesso di soggiorno biometrico.
1.2 Altre modifiche della LSISA e della LStr
Occorre procedere a due modifiche della LStr non legate al regolamento (CE) n. 380/2008 e concernenti le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto (art. 120a cpv. 3 LStr) nonché l’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo (art. 104 cpv. 2 LStr).
Anche la LSISA subisce alcune modifiche non basate sul recepimento del regolamento (CE)
n. 380/2008. Anche tali modifiche figurano pertanto in un atto separato. La LSISA deve inoltre essere adeguata nel quadro dell’introduzione del sistema d'informazione dei centri di registrazione e procedura e degli alloggi presso gli aeroporti (MIDES)4. L'autorità competente in materia d'asilo è autorizzata a rilevare i dati biometrici dei richiedenti (art. 22 cpv. 1 LAsi). MIDES intende rendere accessibile per via elettronica taluni dati, segnatamente biometrici, legati alla presentazione di una domanda d'asilo, rilevati nei centri di registrazione e procedura o presso gli aeroporti. Affinché tali dati del MIDES possano essere ripresi
1 GU L 115 del 29 aprile 2008, pag. 1
2 RS 142.20
3 RS 142.51
4 Cfr. rapporto del 19 dicembre 2008 concernente la modifica della legge sull'asilo e della legge federale sugli stranieri.