Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/24: Rapporto esplicativo concernente l'approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente l'introduzione della biometria nelle carte di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen) · 19 pagine
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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
L'UCS auspica che anche la polizia comunale sia autorizzata a consultare i dati registrati elettronicamente sul microchip del titolo di soggiorno.
Se il contenuto dei titoli di soggiorno può essere letto anche da privati, GE chiede che venga garantito il livello di sicurezza.
GR sottolinea che il permesso di soggiorno viene viepiù considerato come un documento d'identità; pertanto propone che nella legge sia detto espressamente che non costituisce un documento d'identità. Come alternativa, sul permesso di soggiorno si potrebbe scrivere che non è stato rilasciato come documento d'identità. Anche GL ritiene che la questione vada chiarita.
Rifiuto
Cerchie interessate: GDS, FSFP, CFM
Partiti: UDC
Secondo CFM e GDS dev'essere esclusa la possibilità di allargare a piacimento, con una disciplina a livello di ordinanza, la cerchia di persone autorizzate alla consultazione. GDS ritiene che l'espressione «incaricati di verificare l'identità delle persone» sia formulata in modo troppo generico.
In merito al capoverso 2 la FSFP è dell'avviso che dovrebbe essere sufficiente poter visionare il documento senza accedere ai dati biometrici: per leggere questi ultimi si deve ricorrere alla polizia. La FSFP fa notare che le esigenze delle imprese di trasporto possono essere soddisfatte da unità d'intervento di polizia appositamente addestrate o dalla polizia ferroviaria ecc. La FSFP ritiene in maniera generale che questo capoverso possa essere stralciato.
Altre osservazioni:
ZH, ACS e FSFP propongono che i dati registrati sul microchip possano essere consultati ai fini dei controlli delle persone anche dalle autorità di polizia regionali e comunali, oltre che da quelle cantonali; pertanto l'articolo 102b capoverso 1 lettera b dev'essere modificato in tal senso.
Per quanto riguarda il fatto che il permesso di soggiorno non costituisce un documento d'identità, ZH fa notare che viene fatta una distinzione a livello di punibilità in caso di falsificazione dei documenti. «Fornire consapevolmente dati personali falsi non costituisce una contraffazione nel caso del libretto per stranieri N per richiedenti l'asilo, mentre gli stranieri che si procurino un libretto per stranieri L, B, C, G ed F indicando un nome o una nazionalità falsi commettono una reato di contraffazione ai sensi del CP e sono punibili.»