Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 18 pagine
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memente all’art. 3 cpv. 1. La soppressione del privilegio in questo caso non corrisponde agli obiettivi dell’art. 37b LIFD; bisogna pertanto procedere a una correzione. Al cpv. 2: «sowohl als auch» va sostituito con «oder».
Camera Cpv. 2: «sowohl als auch» va sostituito con «oder».
fiduciaria
Fiduciari Nuovo cpv. 3: se l’immobile tolto dalla sostanza commerciale mediante differi-Suisse mento dell’imposizione è alienato in concomitanza con la cessazione dell’attività
lucrativa indipendente, tale immobile è nuovamente considerato sostanza commerciale. Le riserve differite non ancora realizzate costituiscono parte integrante dell’utile di liquidazione.
USC Una circolare dovrebbe abbordare il tema della fattispecie di differimento in caso SOBV di affitto di aziende commerciali secondo l’art. 18a cpv. 2 LIFD. L’art. 18a cpv. 2 USDCR LIFD deve così poter essere applicato all’intero immobile agricolo. Va introdotto ASAF un nuovo cpv. 3: in caso di affitto di un’azienda commerciale o di parti di essa ASFA secondo l’art. 18a cpv. 2 LIFD tutti i valori patrimoniali che costituivano sostanza Promé- commerciale prima dell’affitto rimangono sostanza commerciale. La valutazione terre (ad ai fini dell’imposta sulla sostanza e del valore locativo non viene adeguata succpv. 3 e cessivamente. Nuovo cpv. 4: il contribuente e il suo successore possono presen-
4) tare in ogni momento domanda di trasferimento nella sostanza privata e di impo-
sizione delle riserve occulte. L’imposizione privilegiata ai sensi dell’art. 37b LIFD può essere fatta valere se al momento della domanda di conteggio finale sono adempite le relative condizioni.
4.3 Riscatto in un’istituzione di previdenza
4.3.1 Articolo 4
Cantoni
BE Il cpv. 1 è formulato in maniera equivoca. Proposta di nuova formulazione dell’art.
4: «I contributi di riscatto dell’anno di liquidazione e dell’anno precedente sono dedotti dagli altri redditi. Solo un’eventuale eccedenza di contributi riduce l’utile di liquidazione».
FR Occorre introdurre in un cpv. 4 un termine di tre anni ai sensi dell’art. 79b cpv. 3
LLP.
JU Il Cantone del Giura ritiene che gli art. 4 e 9 OULiq siano in contraddizione con
l’art. 37b LIFD. Non deve essere possibile cumulare il riscatto ordinario e il riscatto fittizio.
TI L’art. 37b LIFD disciplina le modalità d’imposizione dell’utile di liquidazione e defi-
nisce che dallo stesso sono deducibili i contributi concernenti il riscatto di anni di assicurazioni al II pilastro. Sembrerebbe quindi volontà del legislatore di agevolare l’imposizione degli utili di liquidazione al netto dei contributi pagati per riscatto di anni contributivi e di trattare in maniera analoga il riscatto «reaIe», ossia quello pagato e il riscatto «fittizio». L’asserita parità di trattamento con i dipendenti non appare pertinente in quanto al dipendente non è data alcuna possibilità d’imposizione agevolata del proprio reddito del Iavoro come pure non è riconosciuta alcuna possibilità di computo di riscatti «fittizi» in caso di lacune contributive.
Proposta: il contribuente può dedurre l’importo del riscatto effettivamente pagato prioritariamente dagli utili di liquidazione. Cpv. 3: un’eccedenza di contributi è dedotta secondo l’art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD.
VS Approva l’art. 4.
Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
GL pre- È necessario un rinvio all’art. 79b cpv. 3 LPP, perlomeno con la frase «…nell’osvidenza servanza delle altre disposizioni della legislazione in materia di previdenza».