Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 18 pagine
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1. Situazione iniziale
Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di avviare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e le cerchie interessate una procedura di consultazione relativa all’ordinanza concernente l’imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente.
L’avamprogetto di ordinanza posto in consultazione prevede l’attuazione dell’articolo 37b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD), adottato unitamente alla legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese).
L’articolo 37b LIFD disciplina l’imposizione degli utili di liquidazione e prevede che detti utili (riserve occulte realizzate) siano tassati in maniera privilegiata, separatamente dagli altri redditi, in caso di cessazione definitiva dell’attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità. Esiste inoltre la possibilità di fare valere un riscatto fittizio corrispondente al riscatto in un’istituzione di previdenza. L’utile di liquidazione ai sensi dell’articolo 38 capoverso 2 LIFD è tassato nella misura di tale riscatto fittizio come una prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. La tassazione separata dell’utile di liquidazione è un nuovo genere di tassazione la cui attuazione è concretizzata nell’ordinanza. Il riscatto fittizio è addirittura un nuovo istituto fiscale per il quale l’ordinanza deve stabilire tutti i parametri, il calcolo e gli aventi diritto.
I partecipanti alla procedura di consultazione avevano la possibilità di esprimersi in merito all’avamprogetto di ordinanza e di presentare proposte di modifica o di complemento.
La procedura di consultazione è durata dal 6 luglio al 5 ottobre 2009. Sono pervenuti in totale 47 pareri. 24 Governi cantonali, 3 partiti politici, 20 organizzazioni e associazioni hanno preso posizione in merito all’avamprogetto. 42 partecipanti alla consultazione hanno presentato un parere materiale; i Cantoni di Appenzello Interno e di Lucerna, l’Unione delle Città Svizzere, la Conferenza fiscale delle Città e la Commissione federale di condono dell’imposta federale diretta hanno rinunciato a presentare un parere. Economiesuisse ha aderito al parere dell’Unione svizzera dei contadini.
2. I pareri pervenuti (fino al 6.10.2009)
I seguenti Cantoni, partiti politici e organizzazioni hanno presentato un parere:
2.1 Governi cantonali
AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH.
2.2 Partiti politici
PLR. I Liberali (PLR), Partito socialista svizzero (PS) e Unione Democratica di Centro (UDC).