Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 18 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati
USAM Cpv. 3: gli ammortamenti recuperati devono essere presi in considerazione come
parte integrante del reddito medio soggetto all’AVS. Il cpv. 3 va completato in maniera corrispondente.
FER Cpv. 1: dovrebbe essere applicato il calcolo del riscatto fittizio fatta salva la prova
di un riscatto effettivo superiore. Cpv. 4: l’esigenza della prova è superflua perché l’onere della stessa spetta al contribuente. Cpv. 6 lett. d: i contributi al pilastro 3a non devono essere integrati perché essi non sono presi in considerazione per il calcolo della lacuna di contributi nella previdenza professionale.
ASIP Cpv. 6 lett. d: parere favorevole al computo dei versamenti provenienti da fondi di
previdenza, a condizione che gli stessi non siano soggetti all’obbligo di pagamento dei contributi AVS.
CP Cpv. 1: in caso di cessazione dell’attività lucrativa indipendente dopo il compi-
mento del 55° anno di età, l’aliquota per gli accrediti di vecchiaia dovrebbe ammontare al 18 % anziché al 15 %. Il cpv. 3 potrebbe essere fonte di problemi nella prassi perché il reddito da attività lucrativa soggetto al pagamento dei contributi AVS è sovente noto soltanto in un secondo tempo. Quale è il valore determinante: l’importo allibrato oppure quello effettivamente versato? Cpv. 6: la possibilità di deduzione di averi del pilastro 3a appare problematica. Essa non dovrebbe essere presa integralmente in considerazione. La questione va riesaminata.
Promé- A contare dal 55° anno di età si dovrebbe poter far valere l’aliquota del 18 % per terre l’accredito di vecchiaia. Propone lo stralcio dell’art. 6 cpv. 6 lett. b.
USC Cpv. 1: aumento al 18 % dell’aliquota per gli accrediti di vecchiaia. Cpv. 3: i con-SOBV tributi di riscatto dedotti dal reddito soggetto all’AVS devono pertanto essere nuo-USDCR vamente computati per stabilire il reddito determinante ai fini del calcolo del ri-ASAF scatto fittizio. Cpv. 6: i prelievi anticipati dal pilastro 3a non sono presi in conside-ASFA razione nel quadro della LPP per il calcolo della somma massima di riscatto. Af-
finché vi sia una regolamentazione uniforme e applicabile, si dovrebbe rinunciare alla deduzione di questi prelievi anticipati anche per il calcolo del riscatto fittizio conformemente all’art. 37b LIFD. Lo stesso dicasi per analogia delle lett. d ed e. ASAF/ASFA in merito al cpv. 6: mediante un complemento del cpv. 6 – in virtù del quale i riscatti fittizi già fatti valere in precedenza dovrebbero essere dedotti dalla nuova somma del riscatto fittizio – si potrebbe impedire l’abuso del ricorso ripetuto all’art. 37b LIFD.
4.4.3 Articolo 7 Affiliazione a posteriori a un’istituzione di previdenza
Cantoni
BE È in contraddizione con l’art. 33 cpv. 1 lett. d LIFD. Il computo di riscatti fittizi nei
ricatti «reali» successivi avrebbe presumibilmente dovuto essere disciplinato a livello di legge. Tuttavia, nel quadro della presente revisione la LPP non è stata affatto modificata.
SO Contraddizione: il riscatto fittizio è tassato come una prestazione della previdenza;
il medesimo importo sottostà nuovamente all’imposta al più tardi al momento in cui è percepita la prestazione di vecchiaia dell’istituzione di previdenza, sebbene il riscatto effettivo non abbia potuto essere dedotto. Di conseguenza, in caso di riscatto effettivo successivo in un’istituzione di previdenza dovrebbe essere rimborsata l’imposta sul riscatto fittizio, in maniera analoga al prelievo anticipato
nell’ambito della promozione della proprietà d’abitazioni.
Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
FER Non è abbastanza chiaro che si tratta unicamente di una disposizione di diritto fi-
scale che non riguarda ulteriormente la previdenza professionale. Proposta: «Le rachat fictif est pris en compte pour déterminer la déductibilité fiscale d’un rachat ultérieur dans une institution de prévoyance».