Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 18 pagine

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Compendio

In generale

Per la maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione è necessario precisare in un’ordinanza il tenore del testo di legge concernente la nuova disposizione dell’articolo 37b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD) poiché il suddetto testo non rispecchia integralmente la volontà del legislatore ed è inoltre molto complesso. Un’ulteriore sfida è costituita dal fatto che attraverso lo strumento del riscatto fittizio tale disposizione legale istituisce relazioni con la legislazione sulla previdenza senza che in tal modo siano direttamente applicabili disposizioni in materia di previdenza o siano coinvolte casse pensioni. Le disposizioni fiscali non possono essere in aperto contrasto con i principi previdenziali.

Campo di applicazione

Una maggioranza delle associazioni e organizzazioni interrogate chiedono che l’interessato abbia la possibilità di rinunciare all’imposizione privilegiata. Se vi ha rinunciato, esso deve poter esigere l’applicazione dell’articolo 37b LIFD in caso di successiva liquidazione a seguito della ripresa dell’attività lucrativa indipendente. Per motivi legati alla politica agraria il Cantone di Nidvaldo ha proposto che – diversamente da quanto escluso dall’articolo 3 OULiq – l’imposizione privilegiata sia concessa anche per le fattispecie che giustificano un differimento di cui all’articolo 18a LIFD, ovvero sia in caso di trasferimento degli immobili dalla sostanza commerciale nella sostanza privata e di affitto dell’azienda, sia in caso di non prosecuzione dell’azienda da parte di tutti gli eredi al momento della divisione ereditaria. In questo contesto i rappresentanti delle associazioni agricole svizzere si sono detti favorevoli al fatto che in futuro l’affitto dell’azienda o di parti di essa ai sensi dell’articolo 18a capoverso 2 LIFD fosse preso in considerazione soltanto su richiesta come trasferimento nella sostanza privata. A parer loro una limitazione del campo di applicazione all’affitto integrale di un’azienda non sarebbe corretto ai termini della legge e del relativo messaggio.

Possibilità di riscatto in un’istituzione di previdenza

Alcune associazioni e organizzazioni ritengono che la possibilità di riscatto in un’istituzione di previdenza di cui all’articolo 4 OULiq a favore dei contribuenti sia stata inutilmente limitata dall’ordinanza; bisognerebbe lasciare che sia il contribuente a scegliere da quale reddito intende anzitutto detrarre i contributi per il riscatto.

Riscatto fittizio

I pareri in merito alla possibilità di un riscatto fittizio sono in parte molto contrastanti. Alcuni Cantoni e associazioni sono contrari all’opzione del riscatto fittizio, mentre altri sostengono che non si possa impedire a un contribuente di versare effettivamente l’importo del riscatto a copertura di una lacuna di previdenza. Il contribuente deve fruire della possibilità del riscatto fittizio, ma non deve essere sottoposto alle esigenze di calcolo del riscatto fittizio. Il riscatto fittizio dovrebbe essere calcolato in base alla soluzione previdenziale esistente purché non si sia in presenza di una fattispecie di elusione di imposta.

I partecipanti alla procedura di consultazione esigono in particolare che agli accrediti di vecchiaia siano applicate aliquote di diversa entità per il calcolo del riscatto fittizio.

Secondo i Cantoni di Berna e Soletta sussistono contraddizioni per quanto riguarda

l’affiliazione a posteriori a un’istituzione di previdenza e l’imposizione del riscatto fittizio. A parere loro il computo dei riscatti fittizi nei riscatti «reali» successivi dovrebbe essere disciplinato a livello di legge.

La maggioranza dei rappresentanti delle aziende agricole svizzere ritiene che dall’articolo 9 OULiq non si possa desumere che le perdite o i riporti di perdite debbano anzitutto essere