Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 18 pagine
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vero delle riserve occulte realizzate, sarebbe stato preso troppo poco in considerazione. Per questi motivi l’UDC respinge l’avamprogetto posto in consultazione e ne esige delle modifiche.
Sono state presentate le seguenti proposte di modifica e di complemento.
4.2 Disposizioni generali
4.2.1 Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione Cantoni
BE Proposta di introduzione di un art. 1 cpv. 3 lett. c: «agli utili di rivalutazione in caso
di conversione in una società di capitali o in una società cooperativa». Secondo il partecipante alla consultazione si è in presenza di una liquidazione parziale e si può beneficare dell’imposizione privilegiata delle riserve occulte realizzate purché, in caso di conversione, vengano trasferiti valori nella sostanza privata.
JU In maniera analoga agli art. 19 cpv. 2 e 20 cpv. 1 lett. b LIFD, l’art. 1 cpv. 3 lett. b
OULiq dovrebbe essere redatto in modo da risultare chiaro che in caso di ripresa di un’attività lucrativa indipendente entro i cinque anni successivi alla liquidazione non si possa nuovamente approfittare dell’imposizione privilegiata.
SH Il Cantone di Sciaffusa propone di modificare l’art. 1 affinché in caso di ripresa di
un’attività lucrativa indipendente si possa effettuare una tassazione a posteriori anche se il legislatore federale non ha esplicitamente sancito una rettifica a posteriori della tassazione in caso di ripresa dell’attività lucrativa indipendente.
SO L’incipit del cpv. 3 manca di chiarezza sotto il profilo redazionale. Ci si riferisce
manifestamente all’OULiq. Dovrebbe però essere determinante la non applicabilità dell’art. 37b LIFD in questi casi. La prassi stabilirà se potrà affermarsi la soluzione prescelta, ossia la negazione dell’imposizione agevolata in caso di seconda cessazione «definitiva» dell’attività lucrativa.
TI Né l’articolo di legge, né quello dell’Ordinanza danno la definizione di cessazione
definitiva di attività lucrativa indipendente.
Il Cantone del Ticino si chiede inoltre se il grado di invalidità non debba essere considerato un elemento cardine per la concessione dell’agevolazione.
Per tale motivo propone la modifica del cpv. 2 e del cpv. 3 con le seguenti aggiunte:
cpv. 2: «La cessazione definitiva dell’attività lucrativa è data anche qualora sia mantenuta un’attività accessoria o occasionale il cui reddito non ecceda la rendita minima dell’AVS. L’insorgere dell’invalidità si determina secondo…».
Cpv. 3: «1. ... 2. ... 3. alla cessazione della collaborazione nell’azienda di uno dei coniugi; 4. in presenza di un grado di invalidità inferiore al … (50 %?)».
UR Il cpv. 3 va stralciato oppure precisato nel senso che in caso di invalidità si può fare
valere l’imposizione privilegiata, ma che non può essere esclusa una nuova imposizione privilegiata in caso di cessazione successiva dell’attività lucrativa indipendente.
Partiti politici
UDC L’art. 1 cpv. 2 va modificato come segue: «L’insorgere dell’invalidità si determina in
funzione dell’incapacità al lavoro in base a una perizia medica. Basta questa prova ove l’Ufficio AI competente abbia constatato un’invalidità totale o parziale». L’art. 1 cpv. 3 lett. b va stralciato.
Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
ASIP Il concetto di invalidità dell’art. 1 cpv. 2 OULiq si ripercuote negativamente sul
campo di applicazione dell’art. 37b cpv. 1 LIFD. Art. 1 cpv. 2 OULiq: è maggiormente opportuno fondarsi sull’impossibilità oggettiva della continuazione