Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/44: Ordinanza concernente l'imposizione degli utili di liquidazione in caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente · 18 pagine
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FR, SH, Si esige una precisazione secondo cui gli affari in corso possono ancora essere TG, UR, portati a conclusione.
NW, OW NW: la formulazione dell’art. 11 cpv. 1 primo periodo sembra troppo assoluta.
OW: sebbene questa precisazione sia contenuta nelle spiegazioni relative all’art. 12, il testo risulterebbe più chiaro se la stessa fosse introdotta esplicitamente nell’art. 1.
GE Il cpv. 2 non è assolutamente imperativo. Per quanto riguarda la continuazione
dell’azienda da parte degli eredi, l’accento dovrebbe essere posto sulla conclusione definitiva della liquidazione e non necessariamente sul termine dei 5 anni. TI Cpv. 1: le riserve che devono beneficiare dell’agevolazione sono quelle esistenti
al momento della cessazione dell’attività. Per questo motivo le riserve sciolte nell’anno della cessazione dell’attività (quindi nell’anno del decesso) e nell’anno precedente, ivi compreso l’intero prodotto della liquidazione conseguito sino ai 5 esercizi seguenti il decesso, devono essere messe al beneficio
dell’agevolazione; l’imposizione dell’utile di liquidazione netto deve avvenire in capo ai singoli eredi in funzione delle loro quote di partecipazione alla comunione ereditaria; la tassazione agli eredi deve riferirsi all’anno del decesso; tutte le tassazioni definitive degli eredi dovrebbero essere rettificate attraverso lo statuto del recupero d’imposta o della revisione; anche le tassazioni definitive del defunto dovrebbero essere rettificate attraverso lo statuto della revisione.
Cpv. 2: gli eredi possono beneficiare dell’agevolazione se alla cessazione
dell’attività ─ verificatasi presso il defunto ─ lo stesso aveva più di 55 anni o era invalido.
Cpv. 3: il Cantone del Ticino condivide le conclusioni di questo capoverso.
VD L’art. 11 dovrebbe essere adeguato sotto il profilo redazionale in modo che le
varianti ai sensi del rapporto esplicativo siano espresse meglio. È favorevole all’art. 11 cpv. 4.
Associazioni / Organizzazioni / Altri partecipanti
GL previ- L’espressione «entro cinque anni civili dal decesso» dovrebbe essere sostituita denza con «entro cinque anni civili dall’anno del decesso del testatore». Cpv. 1 secon-CFS do periodo: la liquidazione dovrebbe essere menzionata per prima. Cpv. 2:
l’espressione «impresa individuale» dovrebbe essere sostituita con «impresa». Il cpv. 3 potrebbe essere stralciato perché il suo contenuto figura già nel cpv. 2. Per quanto riguarda il cpv. 4 nel testo francese dell’avamprogetto manca la parola «pas»: «Les héritiers ou le légataire ne peuvent pas faire valoir un rachat fictif selon l’art. 5».
Camera Gli eredi che si ritirano dall’impresa devono poter fare valere l’imposizione privifiduciaria legiata per la loro quota purché ne adempiano le condizioni. Non è peraltro chia-
rita la situazione dei soci esteri di società di persone svizzere. Per il calcolo del riscatto effettivo o fittizio si dovrebbe tenere conto delle speciali condizioni della società di persone estera.
Veb.ch Non si capisce per quale motivo in caso di decesso dopo il 55° anni di età gli
eredi possano beneficiare della tariffa privilegiata. Raccomandazione: l’art. 11 va formulato in modo che il privilegio possa essere applicato anche in caso di decesso prima del raggiungimento del 55° anno di età.
FER «Légataire» anziché «légataires». D’altra parte i termini dell’ordinanza non con-
cordano con quelli dell’art. 37b cpv. 2 LIFD. Al cpv. 2 l’espressione «décompte dû à la systématique fiscale» complica il capoverso. Il cpv. 4 contraddice al principio della parità di trattamento.
Prométer- Sono proposti i seguenti complementi: art. 11 cpv. 3: «…dans les cinq ans suire vant le décès du contribuable, ils peuvent bénéficer de l’imposition prévue à
l’art. 37b al. 2 LIFD si le défunt remplissait les conditions requises». Cpv. 4: gli eredi o i legatari possono fare valere un riscatto fittizio secondo gli art. 37b LIFD