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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine

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l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 ottobre 20013 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti e delle disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici e nell'ordinanza del 17 ottobre 20015 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin).

5 Chi presenta una domanda di autorizzazione eccezionale di applicazione medica limitata deve corredare la domanda di una dichiarazione scritta da cui risulti il consenso del paziente.

6 Un medicamento omologato che contiene uno stupefacente vietato come principio attivo deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP se è impiegato per un'indicazione diversa dall'indicazione ammessa.

Art. 28 Conservazione

1 Gli stupefacenti vietati devono essere conservati in una cassaforte e protetti da un sistema d'allarme.

2 I Cantoni possono prescrivere ulteriori misure di protezione.

Art. 29 Controllo

L'UFSP controlla i titolari di autorizzazioni eccezionali di stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup).

Capitolo 6: Compiti dell’UFSP

Art. 30 Formazione e perfezionamento

1 L’UFSP promuove le offerte di perfezionamento nell’ambito delle dipendenze.

2 Elabora criteri di qualità concernenti il perfezionamento nell’ambito delle dipendenze.

3 Nell’ambito dei crediti autorizzati può accordare aiuti finanziari a offerte di perfezionamento che soddisfano i suoi criteri.

Art. 31 Raccomandazioni sulla garanzia della qualità

L’UFSP elabora raccomandazioni sulla garanzia della qualità negli ambiti della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni. A tal fine tiene conto degli studi e delle esperienze nazionali e delle raccomandazioni internazionali.

Art. 32 Laboratorio di riferimento

1 Il laboratorio di riferimento è gestito dall’UFSP.

3RS 812.212.1

4 RS 812.21

5 RS 812.214.2