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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine
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l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 ottobre 20013 sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti e delle disposizioni sulle sperimentazioni cliniche previste nella legge del 15 dicembre 20004 sugli agenti terapeutici e nell'ordinanza del 17 ottobre 20015 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (OClin).
5 Chi presenta una domanda di autorizzazione eccezionale di applicazione medica limitata deve corredare la domanda di una dichiarazione scritta da cui risulti il consenso del paziente.
6 Un medicamento omologato che contiene uno stupefacente vietato come principio attivo deve ottenere un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP se è impiegato per un'indicazione diversa dall'indicazione ammessa.
Art. 28 Conservazione
1 Gli stupefacenti vietati devono essere conservati in una cassaforte e protetti da un sistema d'allarme.
2 I Cantoni possono prescrivere ulteriori misure di protezione.
Art. 29 Controllo
L'UFSP controlla i titolari di autorizzazioni eccezionali di stupefacenti vietati (art. 8 cpv. 5, 6 e 8 LStup).
Capitolo 6: Compiti dell’UFSP
Art. 30 Formazione e perfezionamento
1 L’UFSP promuove le offerte di perfezionamento nell’ambito delle dipendenze.
2 Elabora criteri di qualità concernenti il perfezionamento nell’ambito delle dipendenze.
3 Nell’ambito dei crediti autorizzati può accordare aiuti finanziari a offerte di perfezionamento che soddisfano i suoi criteri.
Art. 31 Raccomandazioni sulla garanzia della qualità
L’UFSP elabora raccomandazioni sulla garanzia della qualità negli ambiti della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni. A tal fine tiene conto degli studi e delle esperienze nazionali e delle raccomandazioni internazionali.
Art. 32 Laboratorio di riferimento
1 Il laboratorio di riferimento è gestito dall’UFSP.
3RS 812.212.1