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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine
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Art. 37 Organizzazione interna e segreteria
1 La Commissione definisce la propria organizzazione e i propri processi lavorativi in un regolamento.
2 Dal profilo amministrativo è aggregata all’UFSP.
Art. 38 Obbligo del segreto
I membri della commissione d’esperti sottostanno alle vigenti prescrizioni applicabili agli impiegati della Confederazione in materia di obbligo del segreto e di obbligo di testimoniare.
Sezione 2: Emolumenti
Art. 39 Emolumenti
1 Sono prelevati i seguenti emolumenti:
a. per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup: da 200 a 2 000 franchi;
b. per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 6 LStup: da 200 a 2 000 franchi;
c. per le ispezioni e per i controlli eseguiti nell’ambito dell’articolo 3e capoverso 3 e dell’articolo 8 LStup: da 2 000 a 20 000 franchi;
d. per le prestazioni su richiesta: secondo la mole di lavoro.
2 Nel quadro definito nel capoverso 1 lettere a – c, gli emolumenti sono prelevati in funzione del tempo impiegato.
3 La tariffa oraria per il calcolo della mole di lavoro va da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze che devono possedere gli impiegati che eseguono la prestazione e del loro livello gerarchico.
4 Le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 20048 si applicano nei casi in cui la presente ordinanza non contiene norme specifiche.
Art. 40 Emolumenti speciali
Per gli atti amministrativi di portata straordinaria, di particolare difficoltà o urgenza, l’UFSP può maggiorare fino al 50 per cento l’emolumento ordinario.
Art. 41 Deroghe all'obbligo dell’emolumento
Non sottostanno a emolumento:
a. le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali di applicazione medica limitata;