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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine

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Art. 37 Organizzazione interna e segreteria

1 La Commissione definisce la propria organizzazione e i propri processi lavorativi in un regolamento.

2 Dal profilo amministrativo è aggregata all’UFSP.

Art. 38 Obbligo del segreto

I membri della commissione d’esperti sottostanno alle vigenti prescrizioni applicabili agli impiegati della Confederazione in materia di obbligo del segreto e di obbligo di testimoniare.

Sezione 2: Emolumenti

Art. 39 Emolumenti

1 Sono prelevati i seguenti emolumenti:

a. per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 5 LStup: da 200 a 2 000 franchi;

b. per le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoverso 6 LStup: da 200 a 2 000 franchi;

c. per le ispezioni e per i controlli eseguiti nell’ambito dell’articolo 3e capoverso 3 e dell’articolo 8 LStup: da 2 000 a 20 000 franchi;

d. per le prestazioni su richiesta: secondo la mole di lavoro.

2 Nel quadro definito nel capoverso 1 lettere a – c, gli emolumenti sono prelevati in funzione del tempo impiegato.

3 La tariffa oraria per il calcolo della mole di lavoro va da 100 a 250 franchi a seconda delle conoscenze che devono possedere gli impiegati che eseguono la prestazione e del loro livello gerarchico.

4 Le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell' 8 settembre 20048 si applicano nei casi in cui la presente ordinanza non contiene norme specifiche.

Art. 40 Emolumenti speciali

Per gli atti amministrativi di portata straordinaria, di particolare difficoltà o urgenza, l’UFSP può maggiorare fino al 50 per cento l’emolumento ordinario.

Art. 41 Deroghe all'obbligo dell’emolumento

Non sottostanno a emolumento:

a. le decisioni sulle autorizzazioni eccezionali di applicazione medica limitata;

8 RS 172.041.1