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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine
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2 Adempie segnatamente i seguenti compiti:
a. raccoglie e analizza informazioni sui rischi che derivano per la salute dal comportamento di dipendenza;
b. informa il pubblico sui danni sociali ed economici del comportamento di dipendenza;
c. predispone basi metodologiche e strumenti;
d. sostiene il coordinamento delle attività dei Cantoni e dei terzi nonché lo sviluppo e la gestione di reti nell’ambito della dipendenza;
e. verifica l’efficacia dei programmi e dei progetti che sostiene.
3 Nell'ambito dei crediti autorizzati può concedere aiuti finanziari a:
a. organizzazioni di pubblica utilità di diritto pubblico o privato per programmi di prevenzione di importanza nazionale;
b. attività di informazione e offerte di consulenza.
Art. 5 Facoltà di segnalazione e accertamento precoce
L'UFSP elabora unitamente ai cantoni raccomandazioni concernenti la facoltà di segnalazione e l’accertamento precoce secondo l’articolo 3c LStup.
Capitolo 3: Terapia e reinserimento
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 6 Scopi della terapia e del reinserimento
1 Gli scopi della terapia per le persone affette da turbe della dipendenza sono:
a. l’instaurazione di un legame terapeutico;
b. il miglioramento del loro stato di salute;
c. la riduzione dei rischi individuali derivanti dal consumo di sostanze psicoattive; e
d. l’astinenza dalle sostanze psicoattive.
2 Lo scopo del reinserimento è la reintegrazione sociale e professionale delle persone affette da turbe della dipendenza mediante assistenza, cure terapeutiche oppure mediante misure assistenziali.
Art. 7 Offerta terapeutica
L’UFSP elabora raccomandazioni concernenti il finanziamento delle terapie e delle misure di reinserimento.