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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine

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2 Adempie segnatamente i seguenti compiti:

a. raccoglie e analizza informazioni sui rischi che derivano per la salute dal comportamento di dipendenza;

b. informa il pubblico sui danni sociali ed economici del comportamento di dipendenza;

c. predispone basi metodologiche e strumenti;

d. sostiene il coordinamento delle attività dei Cantoni e dei terzi nonché lo sviluppo e la gestione di reti nell’ambito della dipendenza;

e. verifica l’efficacia dei programmi e dei progetti che sostiene.

3 Nell'ambito dei crediti autorizzati può concedere aiuti finanziari a:

a. organizzazioni di pubblica utilità di diritto pubblico o privato per programmi di prevenzione di importanza nazionale;

b. attività di informazione e offerte di consulenza.

Art. 5 Facoltà di segnalazione e accertamento precoce

L'UFSP elabora unitamente ai cantoni raccomandazioni concernenti la facoltà di segnalazione e l’accertamento precoce secondo l’articolo 3c LStup.

Capitolo 3: Terapia e reinserimento

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 6 Scopi della terapia e del reinserimento

1 Gli scopi della terapia per le persone affette da turbe della dipendenza sono:

a. l’instaurazione di un legame terapeutico;

b. il miglioramento del loro stato di salute;

c. la riduzione dei rischi individuali derivanti dal consumo di sostanze psicoattive; e

d. l’astinenza dalle sostanze psicoattive.

2 Lo scopo del reinserimento è la reintegrazione sociale e professionale delle persone affette da turbe della dipendenza mediante assistenza, cure terapeutiche oppure mediante misure assistenziali.

Art. 7 Offerta terapeutica

L’UFSP elabora raccomandazioni concernenti il finanziamento delle terapie e delle misure di reinserimento.