Progetto

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Art. 14 Istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina

1 Le cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina possono essere praticate in istituzioni che:

a. garantiscono una cura e un’assistenza interdisciplinari;

b. uniscono le competenze specifiche del personale medico a quelle degli altri specialisti;

c. dispongono di un effettivo sufficiente di personale di cura e assistenza;

d. dispongono di locali con infrastruttura appropriata; e

e. sono in grado di garantire la sicurezza e la qualità della diacetilmorfina.

2 Gli enti responsabili delle istituzioni per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina sono i Cantoni, i Comuni o le organizzazioni private.

Art. 15 Personale responsabile della cura

1 Il personale responsabile di un'istituzione per cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve disporre almeno di:

a. un medico titolare dell’autorizzazione per la prescrizione che sia responsabile della direzione medica;

b. uno specialista responsabile dell’assistenza psicosociale; e

c. personale competente per la cura dei pazienti e per la consegna dei diversi preparati e medicamenti.

2 Il personale responsabile della cura deve disporre di qualifiche specialistiche e seguire regolarmente formazioni di perfezionamento.

3 Uno specialista può assumere la responsabilità di due settori di assistenza, se possiede la dovuta formazione e le sue capacità di assistenza lo consentono.

4 Se l’assistenza coordinata interdisciplinare lo permette, in casi eccezionali motivati singoli settori di cura e di assistenza possono essere delegati a persone o istituzioni esterne qualificate. La prescrizione di diacetilmorfina non può essere delegata.

Art. 16 Autorizzazione dell'istituzione

1 Ogni istituzione che intende eseguire cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina deve ottenere l'autorizzazione dell'UFSP.

2 L'UFSP concede l'autorizzazione se:

a. è stata concessa l'autorizzazione cantonale di cui all'articolo 3e capoverso 1 LStup;

b. l'istituzione dispone di almeno un medico che sia titolare dell'autorizzazione secondo l'articolo 18; e

c. sono adempiti le altre condizioni per le cure basate sulla prescrizione di eroina nonché i requisiti posti agli specialisti che partecipano al trattamento e all’istituzione ai sensi della presente ordinanza.