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Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 15 pagine
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b. le autorizzazioni eccezionali di ricerche scientifiche sovvenzionate dalla Confederazione;
c. le autorizzazioni eccezionali delle misure di lotta secondo l’articolo 8 capoverso 8 LStup;
d. le autorizzazioni concesse nell’ambito delle cure basate sulla prescrizione di diacetilmorfina;
e. le semplici informazioni che possono essere fornite in tempi minimi.
Sezione 3: Protezione dei dati
Art. 42 Protezione dei dati
In aggiunta alle disposizioni della presente ordinanza, la protezione dei dati concernenti le attività connesse con la legge sugli stupefacenti è retta dalle disposizioni della legge del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati e dalle disposizioni cantonali sulla protezione dei dati.
Art. 43 Dati
1 Occorre distinguere tra dati non confidenziali e dati personali.
2 Sono considerati dati non confidenziali i dati che non permettono l’identificazione delle persone come:
a. il sesso e la data di nascita;
b. la nazione di domicilio e la cittadinanza, il Cantone di domicilio e il luogo di domicilio;
c. i dati sanitari anonimizzati.
3 Sono considerati dati confidenziali i dati che permettono l’identificazione delle persone come:
a. i cognomi e i nomi;
b. l’indirizzo e i numeri di telefono;
c. i dati sanitari non anonimizzati.
Art. 44 Scambio di dati tra autorità
1 Le competenti autorità federali e cantonali scambiano le informazioni e i dati necessari per l’esecuzione della presente ordinanza. Si adoperano per garantire la protezione dei dati.
2 I Cantoni comunicano all’UFSP i dati delle persone dipendenti da stupefacenti che seguono una cura. Si applicano le leggi cantonali sulla protezione dei dati.