Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
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Capoverso 2: l’ordinazione deve essere contrassegnata con il GLN e con il timbro del medico, del dentista o del veterinario ordinante ai fini della sua identificazione inequivocabile.
Capoverso 3: come finora, l’ordinazione di sostanze controllate degli elenchi a e d deve essere fatta per iscritto e firmata.
Capoverso 4: il deposito di medicamenti contenenti sostanze controllate deve avvenire giusta le regole prescritte nell’articolo 46 per il deposito di sostanze controllate. I medicamenti che contengono sostanze controllate dell’elenco d, ad esempio, devono essere depositate in una cassaforte munita di sistema d’allarme (art. 46 capoverso 2). Sono fatte salve le ulteriori misure di sicurezza prescritte dai Cantoni. Il deposito di medicamenti contenenti sostanze controllate deve essere periodicamente controllato.
Capoverso 5: per tener conto delle diverse prassi mediche, gli studi medici associati, ad esempio, potranno tenere, da ora in poi, in comune il deposito di medicamenti contenenti sostanze controllate. Questi studi associati dovranno indicare nell’ordinazione, oltre ai dati consueti per un’ordinazione di medicamenti contenenti sostanze controllate, il nome della persona responsabile del deposito corretto dei medicamenti. Quest’ultima deve inoltre tenere la contabilità secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Articolo 37 Restrizioni
Capoverso 1: i medici, i dentisti e i veterinari che non esercitano la professione sotto la propria responsabilità specialistica possono procurarsi e utilizzare medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto sotto il controllo di un collega abilitato.
Capoverso 2: dato che i dentisti non possono prescrivere nessun medicamento contenente sostanze controllate, la restrizione, per quanto concerne la prescrizione, si applica soltanto ai medici e ai veterinari .
Articolo 38 Prescrizione per pazienti
Corrisponde ampiamente al vigente articolo 43 OStup, ma, da ora in poi, la prescrizione di medicamenti contenenti sostanze controllate per le persone e quella per gli animali sarà regolamentata in articoli diversi (cfr. art. 42).
Articolo 39 Contenuto della ricetta per stupefacenti
Nell’articolo 39, le disposizioni concernenti le ricette per stupefacenti sono state riprese dall’articolo 43 OStup. Qui non si parla di “Ricetta per sostanze controllate” in quanto “ Ricetta per stupefacenti” è la designazione ufficiale di questo tipo di ricette.
Articolo 40 Obbligo di notifica in caso di prescrizione di medicamenti omologati contenenti
sostanze controllate
bis
Capoverso 1: questo capoverso è nuovo ed è fondato sull’articolo 11 capoverso 1 nLStup. Esso deve garantire che, nel caso di prescrizioni o applicazioni di medicamenti omologati contenenti sostanze controllate, al di fuori delle indicazioni o campi di applicazione ammessi (ed. es. consegna a bambini, nel caso di medicamenti per adulti del gruppo d’età o malattia diverse da quelle citate nell’indicazione, quantità differenti ecc.), ciò venga comunicato al servizio cantonale competente. Si vuole ottenere in tal modo un quadro d’insieme della prassi seguita in materia di prescrizioni, da un lato, e offrire alle autorità cantonali di vigilanza la possibilità di intervenire tempestivamente nel caso di sospetto d’abuso, dall’altro.
Capoverso 3: applicazioni nell’ambito di sperimentazioni cliniche autorizzate sono esentate
18 dall’obbligo di notifica perché i controlli sono garantiti attraverso la legge del 15 dicembre 2000 sugli
18 RS 812.21