Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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agenti terapeutici (LATer) e l’ordinanza del 17 ottobre 200119 sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici. Il controllo circa il tipo e quantità di sostanze controllate viene garantito dall’autorizzazione necessaria per queste sostanze.

Articolo 41 Prescrizione semplificata

Corrisponde ampiamente all’articolo 44 OStup. Medicamenti contenenti sostanze controllate degli elenchi b e c non devono essere prescritti mediante una ricetta per stupefacenti, ma con moduli per ricette normali. A seconda della categoria di vendita, i medicamenti contenenti sostanze controllate dell’elenco c sono del tutto esonerati da prescrizione. L’elenco c contenuto nell’ OStu-DFI enumera i casi e le sostanze singole, per i quali non occorre alcuna prescrizione.

Articolo 42 Prescrizione e dispensazione per animali

Cfr. l’articolo 36

Capoverso 3: analogamente a quanto disposto dall’articolo 38, da ora in poi, si applicherà l’obbligo di notifica anche per veterinari, se utilizzano off-label un medicamento contenente sostanze controllate.

Sezione 2: Farmacisti

Articolo 43 Acquisizione e dispensazione

Capoverso 1: corrisponde all’articolo 45 capoverso 1 OStup.

Capoverso 2: i farmacisti possono dispensare medicamenti contenenti sostanze controllate soltanto a pazienti muniti di una ricetta redatta da un operatore sanitario autorizzato alla prescrizione o dispensazione di medicamenti contenenti sostanze controllate. Per quanto concerne gli studi medici nelle regioni di confine, anche operatori sanitari non abilitati in Svizzera ma autorizzati ad esercitare nella zona di confine, possono dispensare medicamenti contenenti sostanze controllate e rilasciare ricette corrispondenti.

Capoverso 3: la disposizione concernente l’acquisizione ripetuta di diversi medicamenti contenenti sostanze controllate è stata semplificata rispetto alla disposizione esistente (art. 45 cpv. 3 OStup). Ma la limitazione di quantità resta, nel complesso, immutata.

Articolo 44 Urgenze

L’articolo 44 riprende l’articolo 48 OStup a eccezione del suo capoverso 3. Le terapie sostitutive implicano la possibilità di dispensare medicamenti contenenti sostanze controllate a persone tossicodipendenti. Nell’ambito del trattamento basato sulla prescrizione di diacetilmorfina, questo articolo non si applica in quanto detta terapia deve essere effettuata a livello stazionario in istituzioni appositamente autorizzate dall’UFSP a tal fine.

Sezione 3: Ospedali, istituti, organizzazioni e autorità

Articolo 45

Gli articoli 50-52 della OStup vigente vengono raggruppati in questo articolo senza modifiche sostanziali. Ospedali, istituti scientifici, organizzazioni nazionali e internazionali e autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono nominare un responsabile competente per l’ordinazione, l’organizzazione interna, il deposito, la dispensazione e il controllo di sostanze controllate. Ne conse-

19 RS 812.214.2