Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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late esportate. Per far fronte tempestivamente a questo impegno, anche il termine per la notifica nel caso di importazione o esportazione unica è stato ridotto a 10 giorni.

Articolo 31 Controlli da parte dell’ufficio doganale

L’articolo 31 descrive, in maniera analoga all’articolo 36 OStup, la collaborazione tra gli uffici doganali e l’Istituto per quanto con concerne i controlli nell’ambito di importazioni, esportazioni e transiti di sostanze controllate.

Capoverso 1: come finora, la dogana deve trattenere gli invii di stupefacenti non muniti di un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione; essa li comunica all’Istituto.

Capoversi 2 e 3: l’Istituto, quale ufficio competente per il rilascio di un’autorizzazione d’importazione o d’esportazione, si accerta che sia stata rilasciata un’autorizzazione o se essa sia necessaria. Se l’autorizzazione è stata rilasciata ma non accompagna la spedizione se non con una copia della prima, la spedizione può essere liberata soltanto se viene prodotto l’originale dell’autorizzazione.

Capoverso 4: nel caso in cui le autorizzazioni non possono essere prodotte, l’Istituto decide circa il sequestro, l’utilizzo o l’eliminazione delle sostanze controllate.

Articolo 32 Sostanze controllate sequestrate

Il trattamento delle sostanze controllate sequestrate, per quanto attiene alle notifiche e autorizzazioni, è diverso, sia sul piano internazionale che su quello nazionale, da quello riservato alla sostanze controllate autorizzate. Le sostanze controllate sequestrate sono di competenza dell’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti e il loro traffico viene autorizzato non dall’Istituto ma dall’Ufficio federale di polizia.

Capoverso 1: qualora le sostanze controllate sequestrate dalla polizia devono essere importate o esportate da o verso servizi di polizia stranieri, ad esempio per prove interlaboratorio, l’Ufficio federale di polizia rilascia un’attestazione corrispondente che permette la spedizione.

Capoverso 2: su richiesta, l’Ufficio centrale per la lotta contro il traffico illegale di stupefacenti può autorizzare la spedizione internazionale di sostanze controllate (droghe) sequestrate; a tale scopo utilizza il modulo dell'Interpol per l’ “Autorizzazione della spedizione internazionale di droghe garantite”. Il traffico di confine di sostanze controllate viene autorizzato qualora campioni di sostanze sequestrate devono essere esportate allo scopo di analisi.

Capoverso 3: l’Ufficio centrale definisce le informazioni che i laboratori certificati che analizzano sostanze controllate devono fornire. Le informazioni definite facilitano il confronto tra le diverse analisi.

Sezione 6: Viaggiatori malati Articoli 33–34

Queste disposizioni corrispondono al diritto vigente (art. 40 e 40a OStup) e sono in vigore dal dicembre 2008. Esso sono state riprese negli articoli 40a e 40b dell’OStup, nell’ambito dell’entrata in vigore degli accordi di associazione alla normativa di Schengen, in base alle disposizioni determinanti dell’acquis di Schengen, alla Decisione del Comitato esecutivo dell’Accordo di Schengen del 22 di-

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cembre 1994 riguardante il certificato per il trasporto di stupefacenti e/o sostanze psicotrope, conformemente all'articolo 75 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. I pazienti riceveranno in futuro dal medico curante, su richiesta, un attestato identico in tutto lo spazio Schengen che rende possibile il trasporto di medicamenti contenenti sostanze controllate in tale spazio per un massimo di 30 giorni. L’attestato deve essere autenticato dal farmacista che dispensa il medicamento o dal medico stesso nei Cantoni con dispensazione medica diretta. Una copia dell’attestato autentica-

17 SCH/Com-ex (94) 28 rev, GU L 239 del 22.9.2000, p. 463