Rapporto 1 e 2
Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine
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to deve essere trasmesso alle autorità cantonali competenti. L’attestato standardizzato può essere scaricato elettronicamente presso l’Istituto.
Articolo 35 Centro d’informazione
Capoverso 1: anche questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 40b OStup). Dopo la decisione (citata nei commenti agli articoli 31 e 32) del 22 dicembre 1994 del Comitato esecutivo dell’Accordo di Schengen, gli Stati di Schengen sono invitati a nominare un ufficio (servizio) centrale preposto al chiarimento delle domande relative agli attestati rilasciati in base a questa decisione. A tale riguardo, l’articolo 33 capoverso 1 sancisce la competenza dell’Istituto, in qualità di centro d’informazione internazionale, di chiarire le questioni relative all'importazione e all'esportazione nel traffico viaggiatori di medicamenti che contengono sostanze controllate. Si pensi ad esempio a domande di autorità straniere sui servizi preposti all’autenticazione degli attestati o alla richiesta di dati statistici. La regolamentazione non prevede che l’Istituto possa trasmettere informazioni non vincolanti
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concernenti disposizioni corrispondenti nei Paesi di destinazione (art. 40b cpv. 1 2 frase OStup). Si tratta di una disposizione potestativa. L’Istituto non fornisce nessuna informazione vincolante perché le informazioni attualmente a disposizione sono lacunose e non più attuali. Esso consiglia agli interpellanti di rivolgersi direttamente alla rappresentanza consolare competente del Paese di destinazione per informarsi sulle disposizioni che vanno prese in considerazione per questo Paese. L’autorità internazionale di controllo sugli stupefacenti delle Nazioni Unite ha inoltre comunicato l’intenzione di raggruppare a livello centrale le informazioni corrispondenti e di pubblicare prossimamente le disposizioni dei singoli Stati. L’Istituto inserirà questo link nella sua homepage.
Capoverso2: ciò non esclude che nel caso singolo il servizio cantonale competente rilasci direttamente ai servizi stranieri ulteriori informazioni. Si presuppone che il servizio cantonale competente per l’autenticazione possa fornire informazioni più dettagliate su singoli casi di quanto possa farlo l'Istituto. Anche in altri Stati di Schengen, nel singolo caso le informazioni sono fornite in maniera decentralizzata. L’obbligo d’informare si estende a tutte le indicazioni necessarie al rilascio dell’attestato, ad esempio se il medico citato nel certificato è abilitato. Dato che l’obbligo d’informare le autorità straniere implica anche la comunicazione di dati personali, l'autorità cantonale competente è tenuta a prendere in considerazione le esigenze della protezione dei dati.
Il capoverso 3 stabilisce che all’inizio dell’anno i Cantoni devono comunicare all’Istituto il numero di attestati emessi nel corso dell’anno precedente. Questa procedura consente di tenere sotto controllo il numero dei certificati rilasciati e agevola nel contempo l’obbligo internazionale d’informazione dell’Istituto conformemente al capoverso 1. A fini statistici, l’Istituto può chiedere alle autorità cantonali competenti informazioni ulteriori, ad esempio dati statistici sugli stupefacenti prescritti nei certificati autenticati.
Capitolo 4: Acquisizione e utilizzazione di stupefacenti da parte di operatori sanitari, ospedali, istituti scientifici e organizzazioni nazionali o internazionali
Sezione 1: Medici, veterinari e dentisti
Articolo 36 Acquisizione di medicamenti contenenti sostanze controllate
L'articolo 36 sostituisce l’articolo 41 capoversi 1, 3 e 4 OStup. La regolamentazione della distribuzione di campioni (capoverso 2 Ostup) è spostata all’articolo 48 “Pubblicità e informazione” conformemente alla sistematica prevalente nella legislazione sugli agenti terapeutici.
Capoverso 1: medici, dentisti e veterinari possono acquisire medicamenti contenenti sostanze controllate esclusivamente da chi dispone di un’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze controllate; sia da una farmacia pubblica titolare di un’autorizzazione cantonale corrispondente o da un’impresa titolare di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata dall’Istituto. I medicamenti non possono essere rivenduti ma destinati soltanto al fabbisogno dei pazienti.