Rapporto 1 e 2

Consultazione 2008/77: Ordinanze sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (OCStup, ODStup, OStup-DFI). · 41 pagine

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gue che l’utilizzazione di sostanze controllate ai sensi dell’obbligo di diligenza (art.6) può avvenire solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente.

Capitolo 5: Detenzione e designazione degli stupefacenti

Articolo 46 Deposito

L'articolo 46 riprende essenzialmente l’articolo 53 OStup. I capoversi 2 e 4 riprendono le disposizioni

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dell’articolo 14 dell’ordinanza dell’8 marzo 1999 sulla prescrizione medica di eroina .

Capoversi 1-3: il deposito delle sostanze controllate è sottoposto a prescrizioni il cui rigore è differenziato in base alla loro pericolosità. Le prescrizioni per quanto concerne il deposito corrispondono alla pericolosità e al potenziale d’abuso delle sostanze controllate degli elenchi a-f. I coadiuvanti chimici non sono assoggettati a prescrizioni particolari. Queste sostanze sono prevalentemente sostanze chimiche spesso impiegate nel settore industriale. Ma anche i coadiuvanti non dovrebbero essere accessibili ai non autorizzati conformemente all’obbligo di diligenza in vigore (art. 6).

Capoverso 4: per il deposito delle singole sostanze controllate, i Cantoni possono emanare prescrizioni più severe. Nel caso di piccole quantità, essi sono anche autorizzati, a emanare prescrizioni di deposito meno estese, ad eccezione di quelle concernenti le sostanze dell’elenco d (stupefacenti vietati). Questa facoltà viene offerta ai Cantoni affinché, ad esempio, i laboratori che trattano soltanto piccole quantità di sostanze controllate possano risparmiare i costi eccessivi che l’allestimento di locali di custodia speciali comportano. Norma giustificata, in quanto con piccole quantità di sostanze controllate i rischi di furti e di abusi sono ridotti.

Articolo 47 Designazione ed etichettatura

L'articolo 47 riprende in linea di massima l’articolo 55 OStup. Esso precisa che, eccettuate le particolarità formulate nei suoi diversi capoversi, l’etichettatura deve essere conforme alle regole previste dalla legislazione sugli agenti terapeutici.

Articolo 48 Pubblicità e informazione

L'articolo 48 sostituisce l’articolo 56 OStup.

Capoverso 1: questo capoverso mantiene il divieto della pubblicità relativa alle sostanze controllate destinata al pubblico.

Capoverso 2: gli operatori sanitari secondo la presente ordinanza sono: medici, veterinari, dentisti e farmacisti.

Capoverso 3: questo capoverso corrisponde all’articolo 41 capoverso 2 OStup. Analogamente a quanto disposto dall’articolo 10 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza sulla pubblicità dei medicamenti (O-

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PuM) del 17 ottobre 2001, si precisa che, da ora in poi, i campioni devono essere chiaramente e durevolmente designati come «campione gratuito». Deve essere tuttavia tenuto presente che questi campioni possono essere forniti soltanto a medici, dentisti e veterinari.

Capitolo 6: Controllo

Sezione 1: Obbligo di allestire documenti

Articolo 49 Contabilità

20 RS 812.121.6

21 RS 812.212.5