Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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Rapporto sul risultato della procedura di consultazione

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intendono per:

libri: i prodotti in forma stampata e i prodotti combinati di cui il libro stampato è l'elemento principale. I giornali, i periodici, gli spartiti musicali e i prodotti cartografici non sono

considerati libri;

prezzo di vendita al pubblico: il prezzo al quale il libro è venduto ai consumatori finali in Svizzera, compresa l’imposta sul valore aggiunto;

consumatore finale: chi acquista libri ai fini diversi dalla vendita;

editore: chi pubblica e diffonde professionalmente libri;

importatore: chi importa professionalmente libri in Svizzera a fini di rivendita;

distributore: chi vende professionalmente libri ai consumatori finali;

libraio: chi vende professionalmente libri ai consumatori finali.

PS, SCI Svizzera e USS, AdS, Asdel, BIS, Comedia, CBU, Payot Libraire, ProHelvetia,

SBVV, SESI, ISMR, SWIPS e Suisseculture si sono espressi a favore di un’integrazione di altri mezzi di comunicazione nel campo d’applicazione della legge, tra cui l’eBook, e auspicano la conseguente modifica della definizione di libro contenuta nell’art. 3; una nuova legge, infatti, sostengono Payot Libraire, SBVV, SESI e SWIPS, dovrebbe tenere conto delle evoluzioni tecnologiche del settore. SG propone la verifica di un possibile ampliamento in tale senso. FRC precisa che la definizione di libro proposta nella legge risulta ormai superata. Il PLR fa notare che i recenti sviluppi (eBook) fanno presagire che presto o tardi le spese dei librai e degli editori per il mantenimento del prezzo fisso del libro supereranno i vantaggi previsti da questa regolamentazione.

BL chiede il motivo per cui i testi pubblicati in formato elettronico e gli audiolibri siano esclusi dal campo d’applicazione della legge. ProHelvetia suggerisce di fare una distinzione tra gli audiolibri concepiti come tali, che in futuro potrebbero acquistare sempre più significato, e quelli pubblicati come riedizioni di testi già esistenti. Per AI la limitazione del campo d’applicazione della legge non ha alcun senso; per le biblioteche è altrettanto importante l’inclusione degli altri mezzi di comunicazione su carta (giornali, cartine). Considerata la diversità di prezzo dei giornali tra Svizzera e Francia, FRC chiede di analizzare se la differenza continuerebbe a persistere anche con l'introduzione della legge. Suissemusic si rallegra del fatto che gli spartiti musicali non rientrino nella definizione di “libro” e, quindi, nel campo d’applicazione della legge.

Le definizioni di editore, importatore e grossista richiederebbero alcune precisazioni, sostiene Payot Libraire, e dovrebbe essere specificato che i libri in questione sono rivolti esclusivamente al commercio al dettaglio. Sarebbe inoltre importante che gli editori, gli importatori e i commercianti fossero informati sul fatto che la vendita diretta dei libri è inutile e dannosa.

Per quanto riguarda la deroga all'art. 6 cpv. 1 lett. c, BE precisa che la definizione “collana di opere” dovrebbe rientrare nell’art. 3. Qualora l’art. 8 fosse mantenuto, secondo la Comco la definizione “commercianti di altri settori” dovrebbe essere inserita nella lista delle definizioni legali.

2009-04-21/258 \ COO.2101.104.5.1601932 11/24