Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine
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Rapporto sul risultato della procedura di consultazione
Art. 5 prezzo fisso
1I librai sono tenuti a vendere i libri al prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all’articolo 4.
2I librai possono accordare fino al 5 per cento di sconto sul prezzo di vendita al pubblico stabilito.
Minoranza (Schelbert, Fässler, Fehr Hans-Jürg, Leutenegger Oberholzer, Rennwald,
Rechsteiner Paul, Thorens, Zisyadis)
2I librai possono diminuire e aumentare fino al 5 per cento il prezzo di vendita al pubblico stabilito.
Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)
Cpv. 3 (nuovo)
3Il prezzo di vendita può essere pagato in franchi o nella valuta estera in cui è espresso il prezzo di copertina.
VD, ZH, PEV, SIC Svizzera, USAM, SBVV, SESI; ISMR e SWIPS si sono espressi a favore
della richiesta avanzata dalla minoranza relativa all’art.5 cpv. 2, che garantisce un aumento o una riduzione del prezzo del 5%. Payot Libraire preferirebbe che non si facesse menzione ad alcuna possibilità di sconto. La SKS respinge la richiesta della minoranza, in nome di una lotta contro i prezzi elevati in Svizzera. L’ALSI invece propone una modifica della richiesta, suggerendo addirittura la possibilità di aumentare o ridurre il prezzo del 10%. IG DHS e Migros ritengono che la clausola del 5% limiterebbe eccessivamente il margine di manovra delle imprese e si rivelerebbe un giustificativo per il commercio del libro ormai consolidato.
L’USAM si dichiara a favore dell’art. 5 cpv. 3, mentre il PEV si dichiara assolutamente contrario alla richiesta, in quanto il prezzo espresso in valuta straniera non comprende, per esempio, i costi del trasporto, dei dazi doganali né quelli per gli intermediari. Payot Libraire definisce l’art. 5 cpv. 3 assolutamente irrealistico, mentre per ZH l’articolo è in parte inutile, in quanto già l’art. 4 cpv. 3 intende impedire aumenti sproporzionati di prezzo, e in parte impegnativo, in quanto costringerebbe le librerie a gestire una cassa in valuta straniera.
3.2.3 Deroghe
Art. 6 Deroghe
1 Sul prezzo di vendita al pubblico stabilito conformemente all’articolo 4 possono essere accordati sconti:
a. fino al 10 per cento per la vendita di libri a biblioteche e fino al 15 per cento alle
biblioteche pubbliche che per l’acquisto di libri dispongono di un budget annuo di oltre 500 000 franchi; se il budget è superiore a un milione di franchi, i partner commerciali possono convenire lo sconto liberamente;
b. fino al 10 per cento per l‘acquisto di oltre 10 copie dello stesso libro, fino al 15 per
cento per l’acquisto di oltre 50 copie e fino al 20 per cento per l’acquisto di oltre 100 copie;
c. per la vendita di blocco di collane di opere o per la prenotazione di opere prima della
loro pubblicazione;
d. se oggettivamente giustificato, tenuto conto della veste tipografica, della data di
pubblicazione e dell’obbligo dell’acquirente di essere membro di un club del libro.
2Gli sconti di cui al capoverso 1 non sono cumulabili.