Rapporto sui risultati
Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine
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Rapporto sul risultato della procedura di consultazione
Secondo l’USAM il diritto di azione di editori, importatori, distributori e commercianti dovrebbe assicurare la possibilità di interpretare in maniera restrittiva i limiti e le deroghe alla fissazione del prezzo. Per le piccole librerie innovative i nuovi modelli di prezzo si rivelerebbero ad alto rischio.
BIS si dichiara a favore di un’estensione delle persone legittimate a “e. bibliotecari”. Secondo AdS e Suisseculture all’art. 10 cpv. 1 dovrebbe essere aggiunta la dicitura “e. autori”, altrimenti l’Ads non rientrerebbe tra i legittimati. Le organizzazioni dei consumatori invece non hanno diritto di azione, perché è il libro come bene culturale, a giustificare i prezzi fissi. I provvedimenti contro gli abusi sui prezzi fissi, infine, ostacolano l’attività del Sorvegliante dei prezzi. Anche Suissemusic si è dichiarata contraria al diritto di azione per i rappresentanti degli interessi dei consumatori, perché non conoscono i meccanismi che stanno all’origine del prezzo, lacuna questa che porterebbe ad azioni infondate. La SKS, invece, ritiene assolutamente necessaria la concessione del diritto di azione alle organizzazioni dei consumatori: per via dei costi relativamente elevati che una simile azione comporterebbe, le organizzazioni dei consumatori non ne farebbero ricorso in modo eccessivo.
Art. 12 Garante del prezzo fisso
1Il settore libraio designa un garante del prezzo fisso che tutela gli interessi dei membri del settore indipendentemente dalla loro affiliazione a un’associazione di categoria.
2Il garante del prezzo fisso può proporre le azioni di cui all’articolo 9 capoversi 1 e 2.
AI è favorevole sia al sistema di sanzioni che al Garante del prezzo fisso, al quale tuttavia si potrebbe rinunciare. GLP vede nella nomina di un Garante del prezzo fisso un esempio evidente di oneri burocratici e di regolamentazione che l’avamprogetto comporterebbe.
Art. 13 Tribunale arbitrale
1Il settore libraio può istituire un tribunale arbitrale indipendente dalle associazioni di
categoria, che giudichi le pretese fondate sulla presente legge.
2Il tribunale arbitrale può essere adito a prescindere dall’affiliazione a un’associazione di categoria.
GR e Suissemusic auspicano che il Tribunale arbitrale sia collegato alla possibilità di adire azioni legali ai sensi dell’art. 9. GLP rifiuta una competenza esclusiva del tribunale arbitrale, perché sono più cari di quelli statali, perché non verrebbero assicurate le garanzie procedurali elementari come il carattere pubblico dei dibattimenti in tribunale e della pronuncia della sentenza e perché le sentenze emanate subirebbero solo una verifica limitata da parte dei tribunali statali; tuttavia non è chiaro se questo risulti dalla legge. NE aggiunge che in ogni caso si dovrebbe garantire che il tribunale arbitrale non ostacoli l’iter procedurale dei tribunali ordinari.
• Richiesta della minoranza art. 13a – Riesame periodico dell’efficacia della legge
Minoranza (Favre Charles, Baader Caspar, Flückiger, Hassler, Ineichen, Miesch, Müller Philipp, Kaufmann, Rime, Walter, Wandfluh)
Art. 13a (nuovo) Riesame periodico
1Il Consiglio federale verifica ogni tre anni l‘efficacia dei provvedimenti previsti dalla presente legge. Nel fare ciò tiene conto dello scopo perseguito dalla legge.
2Il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sul risultato del riesame e propone, se necessario, di modificare e abrogare la presente legge.
AG, NE, NW, OW, GLP, economiesuisse, USAM, CP, CVAM e SKS sono favorevoli a un
riesame periodico dell’efficacia del prezzo fisso. Economiesuisse e SKS suggerirebbero