Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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Rapporto sul risultato della procedura di consultazione

di “Paese limitrofo” utilizzata all’art. 4 cpv. 3 è poco precisa e suggerisce piuttosto il termine “Paese di edizione”.

Il Canton TI e l‘ALSI richiamano l’attenzione sulla situazione particolare della Svizzera italiana: gli editori italiani fissano i prezzi in euro e riforniscono gran parte delle librerie ticinesi. Quindi la conversione viene calcolata dal singolo libraio. In caso di una fissazione del prezzo nella forma attualmente presentata, la situazione continuerebbe a perpetrarsi. Se quindi non si regolamentasse questo aspetto, l’introduzione del prezzo fisso in Ticino non avrebbe alcun effetto evidente.

• Richieste della minoranza relative art. 8 cpv. 2 e cpv. 3

Art. 8 Distribuzione ai commercianti di altri settori

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)

Titolo: Distribuzione

Capoverso 2 (nuovo)

2Gli editori, gli importatori e i distributori non devono fornire ai commercianti di altri settori libri a prezzi più bassi o a condizioni più favorevoli di quelle previste per le librerie.

Minoranza (Kaufmann, Flückiger, Miesch, Müller Philipp, Rime, Schneider, Walter, Wandfluh, Zemp)

Capoverso 3 (nuovo)

3Le imposte sul valore aggiunto rimborsate all’estero devono essere retrocesse ai

consumatori in Svizzera.

Le richieste della minoranza relative all'art. 8 cpv. 2 e cpv. 3 sono state respinte da VS e dai Verdi, in quanto queste annullerebbero l'effetto della legge. LU, NW, SG, ZH, PS, ALSI,

Asdel, Payot Libraire SBVV, SESI, ISMR, Suissemusic, SWIPS e Comco si schierano

contro la richiesta della minoranza relativa all’art. 8 cpv. 2. Il PS precisa che il contenuto dell‘art. 8 cpv. 2 è già regolamentato all’art. 4; ZH sostiene lo stesso argomento ma facendo riferimento al cpv. 3. ALSI e Suissemusic si oppongono categoricamente all’art. 8 cpv. 3 in quanto la sua esecuzione pratica sarebbe impossibile.

AI, BE, ZG, economiesuisse, USAM, SPr e SKS, invece, approvano l’art. 8 cpv. 2 in quanto, secondo ZG, economiesuisse e SKS, sarebbe in grado di impedire almeno l’assorbimento abusivo di un’eventuale rendita aggiuntiva. Secondo la SKS l‘art. 8 cpv.2 dovrebbe essere integrato nel testo dell’art. 4 e dovrebbe essere chiaramente precisato che il consumatore finale non può in alcun modo godere di simili benefici. Un‘eventuale differenza di prezzo, infatti, comporterebbe vantaggi per il commercio al dettaglio svizzero, sostiene la SPr.

AI, LU, SG, ZG, USAM e Payot Libraire apprezzano l’art. 8 cpv. 3, anche se LU sostiene che dovrebbe essere integrato nell’art. 4; ZG invece nutre dubbi sul fatto che il contenuto dell’articolo sia già menzionato nell’art. 4 cpv. 3.

• Art. 5 Prezzo fisso e richieste della minoranza relative all’art. 5 cpv. 2 e 3

2009-04-21/258 \ COO.2101.104.5.1601932 14/24