Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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Rapporto sul risultato della procedura di consultazione

BE, GLP, USAM e Klett und Balmer continuano a rifiutare la fissazione del prezzo dei libri e in ogni caso preferirebbero una validità inferiore. Tuttavia BE fa riflettere sul fatto che in questo modo si promuove la rapida mercificazione del libro, il che non risponde agli obiettivi della politica culturale. Per l’USAM la proposta della maggioranza attribuisce una certa sensibilità alla legge, perché non si può essere certi che un editore o un importatore rinuncino liberamente al prezzo fisso allo scadere dei 18 mesi.

Economiesuisse e Comco si dichiarano favorevoli piuttosto a un termine massimo automatico del prezzo fisso dei libri e a una validità ancora da definire. Per le ristampe in formato differente non dovrebbe essere concesso alcun termine, altrimenti gli editori sarebbero spinti a stampare in maniera inefficiente edizioni a tiratura limitata. Per IG DHS, Migros und kf il termine è assolutamente irrealistico; dopo questo periodo, infatti, all’edizione hardcover di un’opera di aggiunge quella tascabile, che permette agli editori di mantenere elevato il livello dei prezzi.

VD non respinge in maniera esplicita il periodo di 18 mesi proposto, ma accenna al fatto che una validità di 12 mesi sarebbe più che sufficiente. LU invece ritiene che una validità di 18 mesi per i testi scolastici sia troppo breve, poiché il periodo di verifica e di formazione del corpo docente è più lungo e addirittura si dovrebbe prevedere un eventuale aumento della validità minima.

Per ProHelvetia la disposizione si rivela inutile, se si vuole cogliere il periodo più intenso per le vendite; tuttavia si chiede se non sia contraddittorio escludere il mercato nel periodo di vendite più intenso per poi riattivarlo una volta che le vendite sono in calo.

3.2.5 Divieto di discriminazione

Art. 8 Distribuzione ai commercianti di altri settori

Gli editori, gli importatori e i distributori non devono fornire ai commercianti di altri settori libri a prezzi più bassi o a condizioni più favorevoli di quelli previsti per le librerie.

AI, BE, JU, LU, NE, NW, SH, SG, SO, TG, VS, ZG, ZH, i Verdi, PS, SIC Svizzera, USS, AdS, ALSI, Asdel, FRC, Losanna, ProHelvetia, SBVV, SESI, ISMR, SKS, SWIPS e

Suisseculture approvano l’art. 8 dell‘avamprogetto.

Per BL, BIS, Payot Libraire e Suissemusic la definizione “commercianti di altri settori” richiede ulteriori precisazioni. Per l’USAM l’articolo si rivela inutile sul piano della tecnica legislativa, in quanto anche gli attori di altri settori rientrerebbero nella definizione legale di libraio esposta all’art. 3.

PEV e SPr sostengono che il divieto di discriminazione dovrebbe essere formulato in maniera simmetrica; i commercianti di altri settori, infatti, dovrebbero essere riforniti alle stesse condizioni dei librai.

Per IG DHS, Migros e kf l’art. 8 non è altro che un articolo che tutela ulteriormente il commercio del libro già consolidato. Anche economiesuisse e Comco respingono l’art. 8 in quanto limita la concorrenza a livello del commercio all'ingrosso e quindi, secondo la Comco, deve essere respinto per motivi economici. Economiesuisse ritiene che si solleverebbero infinite questioni relative alle definizioni. Per Klett und Balmer il presente articolo non è controllabile e in quanto tale non applicabile. Anche OW respinge l’art. 8;

VD invece apprezza il provvedimento ma fa notare che la legge dovrebbe tener conto del fatto che l’attuale monopolio imposto nella Svizzera romanda sull’importazione di libri provenienti dalla Francia penalizza le librerie.

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