Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/92: Legge federale sul prezzo fisso dei libri (Legge sul prezzo dei libri, LPLib) · 24 pagine

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Rapporto sul risultato della procedura di consultazione

3.2.6 Sistema di sanzioni

Art. 9 Azioni

1Chi è leso o minacciato negli interessi economici da una violazione degli articoli 4-8 può domandare al giudice:

a. di proibire una lesione imminente;

b. di far cessare una lesione attuale;

c. di accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

2Può in particolare chiedere che una rettificazione o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.

3Può inoltre, giusta il Codice delle obbligazioni, proporre azioni di risarcimento del danno, di riparazione morale e di consegna dell’utile conformemente alle disposizioni sulla gestione d’affari senza mandato.

Art. 11 Provvedimenti cautelari

Gli articoli 28c-28f del Codice civile svizzero sono applicabili per analogia ai provvedimenti cautelari.

BE, JU, LU, NE, OW, SH, SG, SO, TG, VD, VS, ZG, ZH, PS, i Verdi, SIC Svizzera, USS, Asdel, Losanna, ProHelvetia, SBVV, SESI, ISMR e SWIPS apprezzano il sistema di

sanzioni così come proposto dalla commissione.

La FRC è favorevole al sistema, ma sostiene di limitare le spese del processo negli articoli 9- 11, perché non abbiano scopo intimidatorio.

L’USAM sostiene che il sistema di sanzioni provochi solo costi inutili. IG DHS e Migros ritengono che il Garante del prezzo fisso, il Tribunale arbitrale e gli altri strumenti proposti eventualmente a supporto del commercio del libro creerebbero costi che ricadrebbero sulle spalle dei consumatori. Klett und Balmer ritiene che non si debba introdurre alcun sistema di sanzioni, se questo comporta nuovi oneri finanziari per il settore. La SKS precisa che potrebbe non accogliere in pieno la portata della struttura degli articoli 12 e 13, ma potrebbe sostenere comunque un sistema più snello; cumuli di istanze dispendiose rischierebbero infatti di complicare il sistema e di generare costi che ricadrebbero sulle spalle dei consumatori.

Art. 10 Azioni di organizzazioni

1Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono pure essere proposte dalle

associazioni professionali ed economiche autorizzate dai loro statuti a difendere gli interessi economici delle seguenti persone:

a. editori;

b. importatori;

c. distributori;

d. librai.

2Le azioni previste nell’articolo 9 capoversi 1 e 2 possono inoltre essere proposte dalle organizzazioni d’importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

2009-04-21/258 \ COO.2101.104.5.1601932 19/24