Progetto

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

0.814.06 Protezione dell'equilibrio ecologico

tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell’impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell’impatto ambientale (settembre 1987, Varsavia [Polonia]) e prendendo nota dei Fini e Principi della valutazione dell’impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia),

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

i) l’espressione «Parti» significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti della presente Convenzione;

ii) l’espressione «Parte di origine» indica la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l’attività prevista;

iii) l’espressione «Parte colpita» significa la Parte (o le Parti) contraente(i) della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l’attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero;

iv) l’espressione «Parti interessate» indica la Parte di origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell’impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione;

v) l’espressione «attività prevista» indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un’attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un’Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile;

vi) l’espressione «valutazione dell’impatto ambientale» indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull’ambiente di un’attività prevista;

vii) l’espressione «impatto» significa ogni effetto ambientale di un’attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l’aria, l’acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l’interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale e le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori;

viii) l’espressione «impatto transfrontaliero» significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in Parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un’altra Parte;