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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero - Conv. 0.814.06
condizione che il Segretariato le abbia distribuite loro con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Le Parti non lesinano alcuno sforzo per pervenire ad un accordo per consenso riguardo ad ogni proposta di emendamento alla presente Convenzione. Se tutti gli sforzi in tal senso sono rimasti vani e non ne è derivato alcun accordo, l’emendamento è adottato in ultima analisi con un voto di maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
4. Gli emendamenti alla presente Convenzione adottati in conformità con il paragrafo 3 del presente articolo sono sottoposti dal Depositario a tutte le Parti a fini di ratifica, di approvazione o di accettazione. Essi entrano in vigore nei confronti delle Parti che li hanno ratificati, approvati o accettati il novantesimo giorno dopo che il Depositario avrà ricevuto notifica della loro ratifica, approvazione o accettazione da parte dei tre quarti almeno di queste Parti. In seguito essi entreranno in vigore nei confronti di ogni altra Parte il novantesimo giorno successivo al deposito, ad opera di tale Parte, del suo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione degli emendamenti.
5. Ai fini del presente articolo, l’espressione «Parti presenti e votanti» indica le Parti presenti alla riunione che hanno espresso un voto favorevole o contrario.
6. La procedura di voto illustrata al paragrafo 3 del presente articolo non è ritenuta un precedente per accordi che saranno negoziati in avvenire nell’ambito della Commissione economica per l’Europa.
Art. 15 Composizione delle controversie
1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l’interpretazione o l’applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di composizione delle controversie da esse ritenuto accettabile.
2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state composte secondo il paragrafo 1 del presente articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo:
a) presentazione della controversia alla Corte internazionale di giustizia;
b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all’Appendice VII.
3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di composizione delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la controversia può essere sottoposta soltanto alla Corte internazionale di giustizia, a meno che le Parti non convengano diversamente.
Art. 16 Firma
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri della Commissione economica per l’Europa nonché degli Stati dotati di statuto consultivo presso la