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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine

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0.814.06 Protezione dell'equilibrio ecologico

2. Le Parti seguono costantemente l’attuazione della presente Convenzione e, tenendo ben presente questo obiettivo:

a) verificano le loro politiche e le loro iniziative metodologiche nell’ambito della valutazione dell’impatto ambientale in vista di migliorare ulteriormente le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

b) si comunicano reciprocamente le informazioni ricavate dalla conclusione e dall’attuazione di accordi bilaterali e multilaterali o di altre intese relative alla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, di cui una o più di loro sono Parti;

c) sollecitano, se del caso, i servizi dei comitati scientifici e degli organismi internazionali competenti riguardo a questioni metodologiche e tecniche pertinenti alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione;

d) nella loro prima riunione, esaminano ed adottano per consenso il regolamento interno delle loro riunioni;

e) esaminano e se del caso adottano proposte di emendamento alla presente Convenzione;

f) prendono in considerazione ed intraprendono ogni altra azione che potrebbe rivelarsi necessaria ai fini della presente Convenzione.

Art. 12 Diritto di voto

1. Le Parti alla presente Convenzione hanno ciascuna un voto.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 1 del presente articolo, le organizzazioni di integrazione economica regionale dispongono, nei settori di loro competenza, per esercitare il loro diritto di voto, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti alla presente Convenzione. Queste organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto quando i loro Stati membri esercitano il loro e viceversa.

Art. 13 Segretariato

Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa esercita le seguenti funzioni di segretariato:

a) convoca e prepara le riunioni delle Parti;

b) trasmette alle Parti i rapporti ed altre informazioni ricevute in attuazione delle disposizioni della presente Convenzione;

c) esercita ogni altra funzione che possa esser prevista nella presente Convenzione o che le Parti possano assegnarli.

Art. 14 Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione.

2. Le proposte di emendamento sono sottoposte per scritto al Segretariato che le comunica a tutte le Parti. Esse sono esaminate dalle Parti nella riunione successiva a