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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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0.814.06 Protezione dell'equilibrio ecologico
Commissione economica per l’Europa, in virtù del paragrafo 8 della Risoluzione 36 (IV) del Consiglio economico e sociale del 28 marzo 1947, e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani membri della Commissione economica per l’Europa che hanno delegato loro la competenza per le materie disciplinate dalla presente Convenzione, compresa la competenza di concludere trattati in tali materie, a Espoo (Finlandia) dal 25 febbraio al 1° marzo 1991, e successivamente presso la Sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York fino al 2 settembre 1991.
Art. 17 Ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1. La presente Convenzione è sottoposta alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati firmatari e delle Organizzazioni d’integrazione economica regionale firmatarie.
2. La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle Organizzazioni di cui all’articolo 16 a decorrere dal 3 settembre 1991.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che svolge funzioni di Depositario.
4. Ogni Organizzazione di cui all’articolo 16 che diviene Parte alla presente Convenzione senza che nessuno dei suoi Stati membri ne sia Parte, è soggetta a tutti gli obblighi che derivano dalla presente Convenzione. Se uno o più Stati membri di tale Organizzazione sono Parti alla presente Convenzione, questa Organizzazione ed i suoi Stati membri stabiliscono le loro rispettive responsabilità per quanto riguarda l’esecuzione degli obblighi stipulati ai sensi della presente Convenzione. In tal caso, l’Organizzazione e gli Stati membri non sono abilitati ad esercitare contemporaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione.
5. Nei loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, le Organizzazioni d’integrazione economica regionale di cui all’articolo 16 indicano la portata delle loro competenze per le materie trattate dalla presente Convenzione. Inoltre queste Organizzazioni informano il Depositario di ogni pertinente modifica della portata della loro competenza.
Art. 18 Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo strumento depositato da un’organizzazione d’integrazione economica regionale non sarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.
3. Nei confronti di ciascuno Stato o Organizzazione di cui all’articolo 16, che ratifica, accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di