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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero - Conv. 0.814.06
6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest’ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l’ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell’impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune, qualora esso esista.
7. Se una Parte ritiene che un’attività proposta figurante nella lista contenuta nell’Appendice I avrebbe su di essa un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti interessate si scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito per determinare se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se non riescono a raggiungere un accordo, dette Parti possono, l’una o l’altra, sottoporre la questione ad una Commissione d’inchiesta in conformità con le disposizioni dell’Appendice IV affinché quest’ultima pronunci un parere sull’eventualità di un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.
8. Le Parti interessate vigilano affinché il pubblico della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informato dell’attività prevista ed abbia la possibilità di formulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all’Autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine.
Art. 4 Documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale
1. La documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale da sottoporre all’autorità competente della Parte di origine deve contenere almeno le informazioni di cui all’Appendice II.
2. La Parte di origine comunica alla Parte colpita, tramite, se opportuno, un organo comune, qualora esso esista, la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale. Le Parti interessate adottano disposizioni affinché tale documentazione sia distribuita alle Autorità e al pubblico della Parte colpita nelle zone suscettibili di essere colpite e affinché le osservazioni formulate siano trasmesse all’autorità competente della Parte di origine, sia direttamente, sia, se del caso, tramite la Parte di origine, entro un termine ragionevole prima che una decisione definitiva sia adottata riguardo all’attività prevista.
Art. 5 Consultazioni in base alla documentazione sulla valutazione
dell’impatto ambientale
Dopo aver raccolto la documentazione sulla valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine inizia senza eccessivo indugio consultazioni con la Parte colpita, concernenti in particolar modo l’impatto transfrontaliero che l’attività prevista potrebbe avere ed i provvedimenti atti a consentire di ridurre questo impatto o eliminarlo. Le consultazioni possono vertere: