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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero - Conv. 0.814.06
deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Art. 19 Recesso
In ogni tempo allo scadere di un periodo di quattro anni avente inizio a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di una Parte, questa Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Depositario. Il recesso ha effetto il novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Depositario. Tale recesso non ha alcuna incidenza sull’applicazione degli articoli 3 a 6 della presente Convenzione ad un’attività prevista che è stata oggetto di una notifica in conformità con il paragrafo 1 dell’articolo 3 o di una domanda d’inchiesta in base al paragrafo 7 dell’articolo 3 anteriormente all’entrata in vigore del recesso.
Art. 20 Testi autentici
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa sono parimenti autentici, è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Espoo (Finlandia), il venticinque febbraio millenovecentonovantuno.
(Seguono le firme)