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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero - Conv. 0.814.06
10. Le parti e gli arbitri proteggono il segreto di ogni informazione che essi ricevono a titolo riservato durante la procedura di arbitrato.
11. Il Tribunale arbitrale può, a richiesta di una delle parti, raccomandare ad interim provvedimenti conservativi.
12. Se una delle parti alla controversia non si presenta dinnanzi al Tribunale arbitrale o non fa valere i suoi mezzi di difesa, l’altra parte può chiedere al Tribunale di proseguire la procedura e di rendere la sentenza definitiva. Il fatto che una parte non si presenti o non faccia valere i suoi mezzi di difesa non impedisce lo svolgimento della procedura. Prima di pronunciare la sentenza definitiva, il Tribunale arbitrale deve accertarsi che il ricorso sia fondato de facto e de jure.
13. Il Tribunale arbitrale può giudicare e decidere controricorsi direttamente connessi all’oggetto della controversia.
14. A meno che il Tribunale arbitrale non decida diversamente in considerazione di particolari circostanze del caso, le sue spese, compresi gli emolumenti dei suoi membri, sono sostenuti a parti uguali dalle parti alla controversia. Il Tribunale conserva una nota di tutte le sue spese e fornisce un estratto finale alle parti.
15. Ogni Parte alla presente Convenzione che ha, nei confronti dell’oggetto della controversia, un interesse di natura legale che può essere pregiudicato dalla decisione pronunciata nella fattispecie, può intervenire nella procedura con il consenso del Tribunale.
16. Il Tribunale arbitrale pronuncia la sua sentenza cinque mesi dopo la data alla quale è stato istituito, a meno che non ritenga necessario prolungare questo termine per una durata non superiore a cinque mesi.
17. La sentenza del Tribunale arbitrale è accompagnata da un esposto delle motivazioni. Essa è definitiva e obbligatoria per tutte le Parti alla controversia. Il Tribunale arbitrale la comunica alle parti alla controversia ed al Segretariato. Quest’ultimo trasmette le informazioni ricevute a tutte le parti alla presente Convenzione.
18. Ogni controversia tra le Parti riguardo all’interpretazione o all’esecuzione della sentenza può essere sottoposta da una delle parti al Tribunale arbitrale che ha pronunciato tale sentenza oppure, se quest’ultimo non può esserne investito, ad un altro Tribunale a tal fine istituito nella stessa maniera del primo.