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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine

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0.814.06 Protezione dell'equilibrio ecologico

Appendice IV

Procedura d’inchiesta

1. La parte richiedente (o le parti richiedenti) notifica (notificano) al Segretariato che essa (esse) sottopone (sottopongono) ad una Commissione d’inchiesta, costituita in conformità con le disposizioni della presente Appendice, la questione volta a determinare se un’attività prevista che compare sulla lista dell’Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante. L’oggetto dell’inchiesta è indicato nella notifica. Il Segretariato notifica immediatamente questa domanda d’inchiesta a tutte le Parti alla presente Convenzione.

2. La Commissione d’inchiesta è composta da tre membri. Sia la parte richiedente che l’altra parte alla procedura d’inchiesta nominano un esperto scientifico o tecnico ed i due esperti così nominati indicano di comune accordo il terzo esperto come presidente della Commissione d’inchiesta. Quest’ultimo non deve essere cittadino di una delle parti alla procedura d’inchiesta né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste parti, né essere al servizio di una di esse o aver già trattato il caso in questione a qualsiasi altro titolo.

3. Se, entro due mesi dalla nomina del secondo esperto, il presidente della Commissione d’inchiesta non è stato ancora designato, il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa procede, a richiesta di una o dell’altra parte, alla sua nomina entro un successivo periodo di due mesi.

4. Se entro un mese dalla ricezione della notifica indirizzata dal Segretariato, una delle parti alla procedura d’inchiesta non nomina un esperto, l’altra parte può informare il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa, che nominerà il presidente della Commissione d’inchiesta entro un successivo periodo di due mesi. All’atto della sua nomina il presidente della Commissione d’inchiesta chiede alla parte che non ha nominato un esperto di provvedere alla sua designazione entro un mese. Trascorso questo termine, il Presidente ne informa il Segretario esecutivo della Commissione economica per l’Europa che provvederà a questa nomina entro un ulteriore periodo di due mesi.

5. La Commissione d’inchiesta stabilisce il suo regolamento interno.

6. La Commissione d’inchiesta può adottare ogni provvedimento necessario al fine dell’esercizio delle sue funzioni.

7. Le Parti alla procedura d’inchiesta facilitano il compito della Commissione d’inchiesta ed in particolare, con ogni mezzo a loro disposizione:

a) le forniscono tutti i documenti, agevolazioni ed informazioni pertinenti;

b) le consentono, qualora necessario, di citare testimoni ed esperti e di avere la loro testimonianza.

8. Le parti e gli esperti proteggono il segreto di ogni informazione che ricevono a titolo riservato durante i lavori della Commissione d’inchiesta.