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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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Valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero - Conv. 0.814.06
Appendice VI
Elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale
1. Le Parti interessate possono, se del caso, concordare intese istituzionali o ampliare la portata delle intese istituzionali esistenti nell’ambito di accordi bilaterali e multilaterali al fine di dare pieno effetto alla presente Convenzione.
2. Gli accordi bilaterali o multilaterali o altre intese possono prevedere:
a) ogni criterio addizionale per l’attuazione della presente Convenzione, in considerazione della specifica situazione della sottoregione interessata;
b) intese istituzionali, amministrative e di altra natura da concludere su una base di reciprocità e di equivalenza;
c) l’armonizzazione delle politiche e delle misure di protezione ambientale affinché le norme ed i metodi relativi all’applicazione della valutazione dell’impatto ambientale siano il più uniformi possibili;
d) l’elaborazione di metodi di determinazione, di misura, di previsione e di valutazione degli impatti e di metodi di analisi successiva al progetto, nonché il miglioramento e/o l’armonizzazione di questi metodi;
e) l’elaborazione di metodi e di programmi per la raccolta, l’analisi, lo stoccaggio e la divulgazione in tempo utile di dati raffrontabili sulla qualità ambientale al fine di fornire dati sulla valutazione dell’impatto ambientale e/o il miglioramento di questi metodi e programmi;
f) la fissazione di soglie e di criteri più specifici per definire l’importanza degli impatti transfrontalieri in funzione del sito, della natura o dell’ampiezza delle attività previste che devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto ambientale in conformità con le norme della presente Convenzione e la fissazione di carichi critici di inquinamento transfrontaliero;
g) la realizzazione in comune, se del caso, della valutazione dell’impatto ambientale, l’elaborazione di programmi comuni di monitoraggio, la taratura comparata dei dispositivi di monitoraggio e l’armonizzazione dei metodi in vista di assicurare la compatibilità dei dati e delle informazioni ottenute.