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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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0.814.06 Protezione dell'equilibrio ecologico
Appendice I
Lista delle attività
1. Raffinerie di petrolio (ad esclusione delle imprese che fabbricano unicamente lubrificanti da petrolio grezzo) e installazioni per la gassificazione e la liquefazione di almeno 500 tonnellate di carbone o di schisto bitumoso al giorno.
2. Centrali termiche e altri impianti di combustione la cui produzione termica è uguale o superiore a 300 megawatt e centrali nucleari ed altri reattori nucleari (ad eccezione degli impianti di ricerca per la produzione e la conversione di materie fissili e di materie fertili la cui potenza massima non eccede un kilowatt di carico termico continuo).
3. Impianti destinati unicamente alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari, al trattamento di combustibili nucleari irradiati o allo stoccaggio, all’eliminazione e al trattamento di rifiuti radioattivi.
4. Grandi impianti per l’elaborazione primaria della ghisa e dell’acciaio e per le produzioni di metalli non ferrosi.
5. Impianti per l’estrazione di amianto e per il trattamento e la trasformazione di amianto e di prodotti contenenti amianto: per i prodotti in amianto-cemento, impianti che producono più di 20 000 tonnellate di prodotti finiti l’anno, per i materiali di frizione, impianti che producono oltre 50 tonnellate di prodotti finiti l’anno e per altre utilizzazioni dell’amianto, impianti che utilizzano oltre 200 tonnellate di amianto l’anno.
6. Impianti chimici integrati.
7. Costruzione di autostrade4, di strade espresse5 (superstrade) e di linee ferroviarie per il traffico ferroviario a lunga distanza nonché di aeroporti muniti di una pista principale di lunghezza pari o superiore a 2100 metri.
8. Oleodotti e gasodotti di grande sezione.
9. Porti commerciali nonché vie d’acqua interne e porti fluviali che consentano il passaggio di navi oltre 1350 tonnellate.
10. Impianti di eliminazione di rifiuti: incenerimento, trattamento chimico o scarico di rifiuti tossici e pericolosi.
4 Per: «autostrada», si intende una strada specialmente progettata e costruita per la circolazione automobilistica, dalla quale l’accesso alle proprietà confinanti non è consentito e che: a) tranne che in determinati punti o in via provvisoria, è costituita, per i due sensi della circolazione, da carreggiate distinte separate l’una dall’altra da una striscia divisoria non destinata alla circolazione, o in via eccezionale, da altri mezzi; b) non incrocia a livello né strada, né linea ferroviaria o tramvia, né sentiero pedonale; c) è specificamente segnalata come autostrada.
5 L’espressione: «strada espressa (superstrada)», indica una strada riservata alla circolazione automobilistica, accessibile unicamente per mezzo di svincoli o incroci regolamentati e sulla quale è vietato in particolare sostare e stazionare sulla carreggiata.