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Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 24 pagine
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0.814.06 Protezione dell'equilibrio ecologico
8. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare a livello nazionale le leggi, i regolamenti, le disposizioni amministrative o le prassi legali ammesse miranti a tutelare le informazioni la cui divulgazione potrebbe essere pregiudizievole al segreto industriale e commerciale o alla sicurezza nazionale.
9. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto di ciascuna Parte di applicare, in base ad un accordo bilaterale o multilaterale, se del caso, provvedimenti più rigorosi di quelli previsti nella presente Convenzione.
10. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano gli obblighi che possono incombere alle Parti in base al diritto internazionale per quanto riguarda le attività che hanno o che sono suscettibili di avere un impatto transfrontaliero.
Art. 3 Notifica
1. Se un’attività prevista iscritta sulla lista che figura nell’Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine, in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall’articolo 5, ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile e al più tardi quanto detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.
2. La notifica contiene in particolare:
a) informazioni sull’attività prevista, compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;
c) l’indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, in considerazione della natura dell’attività proposta.
Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
3. La Parte colpita risponde alla Parte di origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest’ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale.
4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5 a 8 del presente articolo e quelle degli articoli 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell’impatto ambientale in base alla sua normativa e alla sua prassi nazionale.
5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale, la Parte di origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:
a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell’impatto ambientale con uno scadenziario per la comunicazione di osservazioni;
b) informazioni pertinenti sull’attività prevista e sull’impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.