Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/25: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 17 pagine
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La compatibilità della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini con gli impegni internazionali della Svizzera è già stata verificata inizialmente35 e prima di votare il secondo credito d’impegno36. Essa è in sintonia con gli strumenti internazionali ratificati dalla Svizzera (convenzioni ONU) e con il diritto europeo (strumenti del Consiglio europeo e disposizioni dell’Unione europea). In genere, spetta agli Stati parte fissare le modalità d’attuazione. È pertanto possibile introdurre la concessione di aiuti finanziari per progetti a carattere innovativo.
5.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale «tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale». Per questa ragione il presente avamprogetto di modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sottostà alla procedura legislativa ordinaria.
Un nuovo credito d’impegno va ratificato da entrambe le Camere. Questa decisione non ha carattere legislativo: deve quindi essere emanata sotto forma di decreto federale semplice e, come tale, non sottostà a referendum (art. 163 cpv. 2 Cost. e art. 25 cpv. 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale37).
5.4 Freno alle spese
L’articolo 159 capoverso 3 lettera b della Costituzione federale prevede che le disposizioni in materia di sussidi, i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche superiori a 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti superiori a 2 milioni di franchi, richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. L’importo previsto dall’articolo 1 capoverso 1 dell’avamprogetto di decreto federale supera questo limite; la disposizione sottostà quindi al meccanismo di freno alle spese.
5.5 Conformità alla legge sui sussidi
Gli aiuti finanziari di cui è questione nella legge, compresi i nuovi aiuti previsti per progetti a carattere innovativo, sono concessi sotto forma di contributi non rimborsabili nell’ambito di crediti approvati dal Parlamento. I principi sanciti dal capitolo 2 della legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; LSu)38 sono rispettati.
5.6 Delega di competenze legislative
Il presente avamprogetto di modifica non prevede alcuna nuova delega di competenze legislative. Secondo l’articolo 9 della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini, la sua attuazione spetta al Consiglio federale, che emana le disposizioni necessarie dopo aver consultato le competenti organizzazioni specializzate. Esso dovrà pertanto adeguare l’ordinanza e, sul modello di quanto già fatto per gli aiuti finanziari destinati alle strutture di custodia, formulare le condizioni che i progetti a carattere innovativo dovranno rispettare per poter beneficiare del sostegno della Confederazione.
Allegato
Tabella «Ripartizione delle domande accolte e dei nuovi posti di custodia per Cantone»
35Rapporto del 22 febbraio della CSS-N sull’iniziativa parlamentare 00.403 Finanziamento iniziale per l’istituzione di strutture di custodia per l’infanzia complementari alla famiglia, FF 2002 3792
36Messaggio del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sul decreto federale concernente gli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, FF 2006 3129
37RS 171.10
38RS 616.1