Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/25: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 17 pagine
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Art. 6a Concessione di aiuti finanziari (nuovo)
Il nuovo articolo 6a stabilisce sotto quali forme giuridiche vengono concessi gli aiuti finanziari previsti dalla legge. Esse si basano sulla legge federale del 5 ottobre 199027 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi, LSu).
Cpv. 1
Di norma, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi mediante decisione formale (art. 16 cpv. 1 LSu). Già oggi, prima di attribuire in questo modo i sussidi alle strutture menzionate nell’articolo 2 capoverso 1 lettere a-c l’UFAS consulta i servizi cantonali responsabili. La forma e la previa consultazione sono ora disciplinate qui, e non più nell’articolo 6 capoverso 3.
Cpv. 2
In luogo di una decisione formale, l’articolo 16 capoverso 2 LSu prevede la possibilità di concludere, eccezionalmente, un contratto di diritto pubblico. Quando si tratta di concedere aiuti finanziari a progetti cantonali o comunali a carattere innovativo questa è la soluzione più adatta, poiché i contratti di prestazione consentono un margine di apprezzamento maggiore per fissare l’ammontare stesso degli aiuti. Essi devono inoltre stabilire gli obiettivi, la durata degli aiuti finanziari (tre anni al massimo), il controllo scientifico e il sistema di valutazione. Si è invece rinunciato agli accordi di programma, così come previsti dall’articolo 20a LSu, poiché non possono essere conclusi con un Comune. Inoltre, qui si tratta di concludere un contratto su un progetto preciso, e non di fissare obiettivi che il Cantone è tenuto a realizzare. Lo strumento del contratto di prestazione, d’altra parte, è già stato utilizzato per finanziare progetti pilota fondati su un sistema di buoni di custodia (art. 14a dell’ordinanza). Conformemente all’articolo 16 capoverso 5 LSu, una domanda può essere respinta solo mediante decisione formale.
Art. 10 Referendum, durata di validità ed entrata in vigore
Cpv. 4 (nuovo)
La durata della legge sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini è prorogata di ulteriori quattro anni, fino al 31 gennaio 2015. Il programma d’incentivazione limitato nel tempo, entrato in vigore il 1° febbraio 2003 e volto a istituire posti supplementari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, è stato finanziato con due crediti d’impegno di quattro anni ciascuno. La proroga della legge dovrebbe pertanto poter contare su ulteriori quattro anni ed essere finanziata con un credito d’impegno della stessa durata.
3. Ripercussioni
3.1 Per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Per la Confederazione le ripercussioni si presentano come segue: l’attuale preventivo e il piano finanziario tengono conto dei costi annuali di entrambi i crediti d’impegno votati sinora (dal 1° febbraio 2003 al 31 gennaio 2007 e dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2011). Essi ammontano a 24,1 milioni di franchi per l’anno contabile 2011, a 16,2 milioni di franchi per l’anno contabile 2012, a 5,4 milioni di franchi per l’anno contabile 2013 e a 2 milioni di franchi per l’anno contabile 201428.
27RS 616.1
28Dato che gli aiuti finanziari della Confederazione si estendono su un periodo di 2 o 3 anni, per le domande approvate durante l’ultimo anno del secondo credito d’impegno (2010) i versamenti saranno effettuati fino al 2013 o al 2014.