Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/25: Modifica della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia · 17 pagine

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Art. 4 cpv. 2bis(nuovo)

Gli aiuti finanziari continueranno a essere versati in primo luogo alle strutture di custodia collettiva diurna, alle strutture di custodia parascolastiche o alle strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne. Limitando al 15 per cento la parte del credito d’impegno da stanziare a favore di progetti a carattere innovativo, si continua a garantire a queste strutture la possibilità di attingere ai fondi necessari. La promozione dell’innovazione non deve avvenire a detrimento dell’aiuto diretto alle strutture di custodia.

Su un credito d’impegno di 140 milioni di franchi dunque, 21 milioni di franchi al massimo potranno essere destinati al sostegno di progetti a carattere innovativo.

Art. 5 Calcolo e durata degli aiuti finanziari

Cpv. 1

Il capoverso è completato con la precisazione che il calcolo degli aiuti finanziari si riferisce solo ai beneficiari menzionati nell’articolo 2 capoverso 1 lettere a – c. Concretamente, non cambia nulla.

Cpv. 2 (nuovo)

Questo nuovo capoverso disciplina la partecipazione finanziaria della Confederazione a progetti cantonali o comunali a carattere innovativo, che può ammontare al massimo a un terzo dei costi di preparazione, realizzazione e valutazione. La base su cui calcolare la quota della Confederazione, per la quale viene fissato un limite massimo nel contratto di prestazioni, è così definita in modo chiaro.

Cpv. 3 (nuovo)

Ai Cantoni e ai Comuni promotori di progetti a carattere innovativo si chiede di investire complessivamente per la custodia di bambini complementare alla famiglia, una volta dedotti gli aiuti federali, almeno una somma equivalente a quella che hanno investito in questo settore durante l’anno civile che precede l’inizio del progetto. In tal modo si garantisce che i progetti non potranno essere utilizzati per trasferire alla Confederazione costi precedentemente assunti dai Cantoni e dai Comuni.

Cpv. 4

Questo capoverso corrisponde all’attuale capoverso 2. La durata massima si riferisce gli aiuti finanziari di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 6 Domande di aiuti finanziari (nuovo titolo)

D’ora in poi l’articolo 6 disciplinerà solo le condizioni e le modalità di trattamento delle domande. La decisione concernente gli aiuti finanziari, così come il loro versamento, sarà ora disciplinata dal nuovo articolo 6a.

Cpv. 1

Nella versione tedesca è stata corretta una svista nella denominazione dell’Ufficio. Il termine «Ufficio», inoltre, è stato sostituito con l’acronimo (UFAS).

Cpv. 2

Il termine «Ufficio» è sostituito con l’acronimo (UFAS).

Cpv. 3

Questo capoverso stabilisce esplicitamente che le domande di aiuti finanziari di cui all’articolo 3 capoverso 2 vanno inoltrate prima dell’attuazione delle misure previste; ciò corrisponde alla prassi corrente.

Cpv. 4 (nuovo)

I Cantoni e i Comuni devono presentare le loro domande prima dell’inizio dei progetti a carattere innovativo.